Tribunale di Udine– Concordato preventivo in bianco e diniego dell’autorizzazione ex art. 169 bis l.f. allo scioglimento dei contratti bancari in corso di esecuzione.

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Data di riferimento: 
22/08/2014

 

Tribunale di Udine Sez. civile, 22 Agosto 2014 - Dott. Andrea Zuliani Presidente, Estensore.

Concordato con riserva – Sospensione dell’efficacia dei contratti bancari – Disponibilità d’ufficio – Inammissibilità.

Concordato con riserva - Art 169 bis l.f.- Contratti bancari in corso di esecuzione- Istanza scioglimento- Richiesta generica -  Non accoglimento.   

Non è giustificata la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti, quando sarebbe idonea allo scopo dichiarato – e più consona nella fase “provvisoria” di presentazione di un concordato in bianco– una richiesta di sospensione dell’efficacia di quei contratti, la quale, comunque, non può essere disposta d’ufficio, non trattandosi di un minus quantitativo rispetto allo scioglimento, bensì di un provvedimento diverso qualitativamente, che deve essere esplicitamente richiesto dalla parte, eventualmente in via alternativa o subordinata. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Pur non ravvisandosi un’assoluta incompatibilità tra l’applicabilità dell’art 169 bis l.f. e la presentazione di una domanda di concordato prenotativa, la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, deve essere formulata mediante l’esposizione di concreti elementi di fatto e di diritto idonei a consentire al tribunale di apprezzare l’utilità della richiesta rispetto alla definizione della proposta e alla realizzazione del piano in corso di formazione (utilità ravvisabili nella prospettiva di realizzare un attivo non altrimenti realizzabile o, nella possibilità di evitare il futuro insorgere di debiti prededucibili). Non è infatti sufficiente l’allegazione di una generica prospettiva di avere a disposizione maggiori somme da ripartire in sede concordataria, giacché, tale utilità potrebbe essere ravvisata indistintamente in tutti i ricorsi per concordato preventivo (Giulia Del Fabbro -  Riproduzione riservata.) 

Il provvedimento autorizzativo previsto dall’art. 169bis legge fall. ha natura di volontaria giurisdizione e non può e non deve essere la sede per la decisione su conflitti tra creditori concorsuali come si ridurrebbe ad essere, invece, nel caso di generale e generalizzata inibitoria delle linee autoliquidanti. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

 

 

 

 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]