Tribunale di Mantova – Obblighi informativi, ex art. 186 bis, II comma lettera a,) L.F., nel concordato in continuità mediante affitto o cessione di azienda. Omissioni informative rilevanti ai sensi dell' art.173 L.F.

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Data di riferimento: 
08/04/2014

 Tribunale di Mantova 08 aprile 2014 – Pres. Alfani – Est. De Simone.

 Concordato con continuità  – Affitto o cessione di azienda - Obblighi informativi  - Affidabilità del contraente.

 Concordato preventivo – Atti di frode del proponente – Condotte rilevanti.

 Concordato preventivo – Attestazione del professionista –  Lacune informative - Sanzionabilità.

 Concordato preventivo – Procedimento ex art. 173 L.F. - Dichiarazione di fallimento – Necessità delle istanze.

 Domanda di concordato - Bilancio civilistico e piano industriale – Non confrontabilità – Rilevanza a fini informativi.

 Concordato preventivo – Poteri del Tribunale – Controllo di legalità – Elementi valutativi – Completezza necessaria.

 

La scelta  in via prevalente della continuità indiretta  prevista  nel piano concordatario comporta l’applicabilità dell’art. 186 bis L.F. e quindi la necessità che lo stesso contenga un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Gli obblighi informativi non possono riguardare però solo la posizione della società proponente, i costi ed i ricavi attesi non possono essere solo quelli derivanti dal pendente contratto di affitto di azienda o dal corrispettivo della cessione di azienda, attesa la necessità che siano fornite ai creditori tutte le informazioni utili per considerare affidabile,  nell’adempimento degli obblighi che si assume, il contraente affittuario o cessionario prescelto. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

E’ addebitabile alla società proponente il compimento di atti di frode, di cui al primo comma dell’art. 173 L.F.,  per aver omesso di riferire nella domanda di concordato preventivo circostanze rilevanti, tali da pregiudicare l’espressione di un consenso informato da parte dei creditori, così da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare . Le condotte sanzionate che possono portare alla revoca dell’ammissione  sono, innanzitutto, quei comportamenti del debitore, scoperti dal Commissario giudiziale, antecedenti al concordato e preordinati ad ingannare i creditori, in particolare l’occultamento o dissimulazione dell’attivo e del passivo, l’esposizione di passività inesistenti, l'omessa od insufficiente indicazione di altre circostanze rilevanti (come nel caso specifico, delle azioni di responsabilità a carico degli amministratori e dei sindaci, dei procedimenti penali in corso e dei possibili risvolti fiscali dei comportamenti contestati).  Ai sensi del terzo comma, oltre queste condotte, assumono rilievo il compimento, nel corso della procedura, di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori o la mancanza, riscontrata in qualunque momento, delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

Rilevanti carenze nell’attestazione del professionista integrano di per sé l’ipotesi  di cui all’art.173, terzo comma , ultima parte,  L.F.  mancando ab origine una condizione prescritta per l’ammissione a concordato, non essendo stata prodotta un’attestazione plausibile circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ex art. 161, terzo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

ll procedimento ex art. 173 L.F. è un procedimento unico e complesso che può sfociare, in presenza di istanze dei creditori o di richiesta del pubblico ministero, nella declaratoria di fallimento della società, senza necessità di ulteriori sub procedimenti. Questo si evince sia dal dato letterale del secondo comma, sia dal modello procedimentale prescelto, che è quello disciplinato dall'art.15 L.F. e quindi lo stesso previsto per la ordinaria dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

Il bilancio civilistico ed il piano industriale, da allegare all'istanza di cui all'art.161 L.F., sono documenti diversi e non omogenei tra loro, come tali non immediatamente confrontabili; pur tuttavia ciò non significa che siano estranei l'uno all'altro, atteso che hanno la stessa matrice contabile ed il piano, continuamente supportato da reports e forecast periodici a verifica della validità delle assunzioni, dovrebbe costituire la traccia sulla quale sviluppare la gestione. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

I  poteri del Tribunale nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato preventivo sono sempre i medesimi e medesimo deve essere il parametro valutativo utilizzato dall’organo giudicante.  Il controllo di legalità demandato al Tribunale consiste, infatti, in una verifica rigorosa a che ai creditori siano stati forniti tutti gli elementi  necessari  per una corretta valutazione della proposta. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]