Tribunale di Trento – Concordato preventivo - Rinuncia alla prima domanda e deposito di una nuova proposta con abuso del diritto.

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Data di riferimento: 
01/07/2014

 

Tribunale di Trento 01 luglio 2014 - Pres. Giuliani - Est. Monica Attanasio.

 

Concordato preventivo – Rinuncia alla prima domanda – Ammissibilità - Presentazione di nuova proposta - Abuso del diritto.

Concordato preventivo - Concordato con continuità aziendale - Percentuale promessa ai creditori - Percentuale meramente indicativa - Inammissibilità.

 

Il diritto dell’imprenditore di risolvere la sua situazione economica mediante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali incontra un limite invalicabile nell’abuso del diritto. ( Il provvedimento richiama Cass. 18190/2012) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

Non può ritenersi positivamente superato per il debitore il giudizio circa il carattere abusivo di una nuova proposta di concordato, ancorché questa presenti caratteri di novità rispetto ad alta precedente dichiarata inammissibile, improponibile o non omologata, qualora: i) la nuova offerta per il completamento dei beni immobili venga si formulata “a corpo” purtuttavia sulla base di un computo metrico compiuto a posteriori che potrebbe rivelarsi erroneo; ii) la proposta non permetta di comprendere se la debitrice abbia tenuto conto degli interessi legali sui crediti privilegiati maturati nel corso della procedura; iii) la rinuncia agli interessi legali da parte di un istituto di credito, formulata in relazione alla prima procedura di concordato, non risulti confermata in relazione alla nuova procedura.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

Nel concordato con continuità aziendale la misura della percentuale promessa ai creditori chirografari non può essere meramente indicativa. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]