Tribunale di Busto Arsizio – Azione ex art. 2932 c.c. riassunta contro società fallita: problematiche. Improcedibilità della domanda giudiziale di condanna di società fallita al risarcimento dei danni formulata davanti al giudice ordinario.

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Data di riferimento: 
26/02/2014

 

Trib. di Busto Arsizio, 26 febbraio 2014, n. 252, G.U. dott.ssa Sabrina Passafiume 

            Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. – Presupposti – Serietà dell’offerta di pagamento del prezzo 

            Domanda giudiziale di condanna al risarcimento di danni – Sopravvenuto fallimento del convenuto – Improcedibilità – Insinuazione al passivo fallimentare – Necessità  

L’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. è subordinato alla serietà dell’offerta del pagamento del prezzo, che non può consistere in una mera dichiarazione di intenti e deve essere espressa in modo tale da escludere dubbi sulla concreta intenzione delle parti d adempiere (nella specie, il tribunale ha escluso la serietà dell’offerta di pagamento formulata dalla promissaria acquirente che aveva chiesto sia la condanna della promittente venditrice al pagamento di somme a titolo di penale e risarcimento dei danni, sia la compensazione di presunti crediti vantati nei confronti di quest’ultima fondati su mere fatture e fra l’altro non corredate da alcuna imputazione di pagamento da parte della promittente venditrice). (1) (Avv. Alessandro Albè – Riproduzione riservata). 

E’ improcedibile la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di penale e risarcimento dei danni formulata davanti al giudice ordinario dalla promissaria acquirente nei confronti della promittente venditrice poi fallita, posto che ai sensi dell’art. 52 L.F. ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento dell’accertamento del passivo davanti al tribunale fallimentare. (2) (Avv. Alessandro Albè – Riproduzione riservata). 

Note dell’avv. Alessandro Albè 

(1) Il caso affrontato nella sentenza riguarda un’azione promossa dalla promissaria acquirente ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. per l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato tra due società, una delle quali, la promittente venditrice, è stata dichiarata fallita in corso di causa. Il Tribunale, dopo aver dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 43 L.F. e in seguito alla riassunzione della causa, ha respinto la domanda ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall’art. 2932 cod. civ. per l’accoglimento della domanda. In particolare, è stata esclusa la serietà dell’offerta di pagamento formulata dalla promissaria acquirente. 

 La domanda della promissaria acquirente ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. formulata nei confronti della promittente venditrice fallita sarebbe stata probabilmente in ogni caso respinta alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ritiene inopponibile alla massa dei creditori l’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. ancorché la relativa domanda sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento.  

Come è noto, vi sono due orientamenti sul punto. Secondo un primo orientamento, in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare se la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere detto contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento previsto in via generale dall’art. 72 L.F. (cfr.Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27093; Cass., sez. II, 8 luglio 2010, n. 16160; Cass., sez. I, 23 giugno 2010, n. 15218;Cass., sez. unite, 7 luglio 2004, n. 12505; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Udine 13 febbraio 2014, in www.Unijuris.it).  

Altro orientamento ritiene invece che nei confronti del curatore non possa essere pronunciata la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, sia perché il fallimento immobilizza il patrimonio, sia perché il curatore è terzo rispetto alle parti. La sopravvivenza del fallimento consente quindi al curatore di ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 72 L.F. anche in presenza della trascrizione della domanda e dell'avvenuto pagamento del prezzo (cfr. Cass., sez. II, 5 maggio 2014, n. 9619; Cass., sez. II, 1° marzo 2007, n. 4888; per la dottrina, cfr. Buonocore e Bassi, Trattato di diritto fallimentare, vol. II, Padova, 2010, 428). In questi casi la facoltà di scelta del curatore (tra scioglimento e subentro) incontrerebbe il solo limite del giudicato (Trib. Novara 8 maggio 2010, in banca dati Ius Explorer; Trib. Treviso, sez. distaccata di Montebelluna, 12 febbraio 2010, in Foro it., Rep. 2010, voce Fallimento, n. 447), con la conseguenza che nell’ipotesi in cui il fallimento della promittente venditrice intervenisse dopo la sentenza di accoglimento in primo grado della domanda di esecuzione specifica, il curatore conserverebbe pur sempre il diritto di scelta tra subentro e scioglimento, ma avrebbe l’onere di impugnare la sentenza al fine di evitarne il passaggio in giudicato. 

Va tuttavia segnalato che la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 4 dicembre 2013, n. 27111 ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il curatore possa o meno esercitare la facoltà, concessa dall'articolo 72 L.F., di sciogliersi dal contratto preliminare con il quale l'imprenditore poi fallito abbia promesso in vendita un immobile a un terzo, anche nel caso in cui il terzo promissario acquirente abbia trascritto, anteriormente al fallimento, la domanda ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. volta ad ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva del trasferimento che tenga luogo del contratto rimasto inadempiuto.  

Al curatore è in ogni caso preclusa la scelta tra scioglimento e subentro – dovendo necessariamente subentrare nel rapporto – nell’ipotesi prevista dall’art. 72, comma 8, L.F. (contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente). La disposizione ha carattere eccezionale  e si giustifica per la perseguita finalità di tutela di un interesse del contraente in bonis che risulta particolarmente meritevole di protezione. 

(2) Il principio enunciato dal Tribunale è consolidato. 

Una volta intervenuto il fallimento di un soggetto, le domande aventi ad oggetto pretese economiche nei confronti del fallito – siano essere di risarcimento, di pagamento prezzo o di restituzione di beni – devono essere proposte nell’ambito della procedura fallimentare e secondo regole ben precise disciplinate dalla legge fallimentare (art. 93 L.F.). A questa regola non fanno eccezione neppure i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (cfr. art. 52, comma 3, L.F.), come ad esempio i crediti fondiari. Il creditore fondiario può infatti iniziare o proseguire sul patrimonio del fallito azioni esecutive individuali anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (art. 41, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), ma ha pur sempre l’obbligo di presentare domanda di insinuazione al passivo per poter partecipare all’esecuzione concorsuale (Cass., sez. I, 4 settembre 2009, n. 19217), e ciò a prescindere dal fatto che il soddisfacimento del suo credito avvenga – seppur in via ‘provvisoria’   – in sede di esecuzione individuale (il creditore fondiario beneficia di un privilegio meramente ‘processuale’ che gli consente di ottenere un riparto provvisorio in sede di esecuzione individuale senza sottrarlo però al principio della graduazione dei crediti in sede fallimentare: cfr. Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368). 

La regola dell’esclusività del procedimento di accertamento del passivo sancita dall’art. 52 L.F. opera anche nel caso previsto dall’art. 72, comma 5, L.F. ove il contraente intenda ottenere con la pronuncia di risoluzione anche la restituzione di una somma di denaro o di un bene o il risarcimento del danno. In questi casi, tuttavia, è dubbio in giurisprudenza se debbano essere trasferite in sede fallimentare entrambe le domande (ossia quella volta a far valere il credito nei confronti del fallito e quella diretta a ottenere la risoluzione del rapporto) oppure solo quella relativa al credito. Nel primo senso è orientato Trib. Udine 16 marzo 2012, in www.unijuris.it e, parrebbe, anche Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6557, mentre per l’orientamento che aderisce alla seconda tesi, cfr. Trib. Busto Arsizio 26 aprile 2013, inedita, resa in sede collegiale in un procedimento di opposizione a stato passivo e Trib. Salerno 1° febbraio 2013, in Il Caso.it, Sez. giurisprudenza, 8602. 

Provvedimento segnalato dall’avv. Alessandro Albé 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: