Cassazione Civile –Istanza di fallimento: provvedimento di rigetto o di revoca e riproponibilità dell’istanza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/06/2014

 

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 13909, 18 giugno 2014, Pres. Ceccherini, Rel. Nazzicone.

 

Revoca del fallimento – Passaggio in giudicato della sentenza – Ragioni della revoca - Preclusione o meno.

 

Domanda di fallimento – Provvedimento definitivo di rigetto – Riproposizione – Esame delle ragioni della sentenza – Necessità.

 

Revoca del fallimento per ragioni processuali - Desistenza – Comportamento concludente - Rinuncia al procedimento –  Nuova istanza – Non preclusa.

 

Istanza di fallimento - Decreto di rigetto - Diritto al fallimento – Non configurabile.

 

Se il passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento per l’accertamento negativo dei suoi presupposti sostanziali  osta alla emissione di una nuova pronuncia dichiarativa del fallimento dello stesso soggetto sulla base di una rivalutazione dei medesimi elementi di fatto, invece, simile preclusione non si verifica se la nullità della dichiarazione di fallimento sia pronunciata per vizi di natura processuale, che ha portata limitata al rapporto processuale in cui è emessa.(Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

In ipotesi di riproposizione di una domanda di fallimento, già respinta con provvedimento divenuto formalmente inoppugnabile, ogni riflessione sul principio ne bis in idem non può essere affrontata se non con riguardo alle singole circostanze del caso concreto, le quali tengano opportunamente conto delle ragioni della sentenza di rigetto o di revoca del fallimento, cioè del contenuto specifico di quel provvedimento (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

La desistenza dell'unico soggetto istante (creditore o pubblico ministero) intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento consiste in una mera rinuncia (temporanea) alla decisione nel merito: la pronuncia del giudice, in presenza della rinuncia stessa, non può essere equiparata al rigetto che segue all’esame dell’istanza o richiesta di fallimento e dei suoi presupposti. Pertanto, se – come nel caso di specie – la sentenza di revoca del fallimento sia fondata su ragioni meramente processuali, in particolare la mancata comparizione in udienza della parte pubblica, con conseguente comportamento concludente di rinuncia presunto a quel procedimento, non si dà alcuna preclusione alla presentazione e coltivazione di una nuova istanza. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Il creditore non è portatore del diritto al fallimento del proprio debitore, onde il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento non può essere inteso come provvedimento che nega in concreto la sussistenza di un diritto al fallimento del proprio debitore, neppure astrattamente configurabile. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon CASSAZIONE CIVILE 18 giugno 2014.pdf340.21 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]