Tribunale di Pesaro – Concordato preventivo: valutazione del Tribunale sul merito della proposta, limitatamente alla classe dei creditori opponenti.

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Data di riferimento: 
29/05/2014

Tribunale di Pesaro, 29 maggio 2014 – Pres. Perfetti, Rel. Storti.

 

Concordato preventivo – Opposizione ex art. 180 l. fall. – Valutazione del Tribunale – Merito della proposta concordataria.

 

Concordato preventivo – Causa – Difetto di causa – Proposta inidonea a soddisfare alcuni creditori.

 

Concordato preventivo – Valutazione del Tribunale – Congruità e motivazione della relazione dell’attestatore.

 

Concordato preventivo – Seconda proposta – Mera reiterazione della precedente proposta non omologata – Violazione par condicio creditorum.

 

Nel caso in cui i creditori dissenzienti abbiano proposto opposizione ex art. 180 l. fall., il Tribunale, in sede di giudizio di omologa, può valutare nel merito la proposta di concordato, risolvendo i dissidi tra creditori e debitori circa la fattibilità anche economica e la convenienza dalla proposta, limitatamente peraltro alla classe di appartenenza dei creditori opponenti. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

La causa giuridica del concordato coincide con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell’imprenditore, con riconoscimento in favore dei creditori dell’imprenditore di una seppur minima consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (Cass. Civ., sez. un., n. 1521/2013): sicché difetta la causa del concordato nell’ipotesi in cui emerga prime facie che la proposta è inidonea a soddisfare nemmeno in percentuale minima alcuni creditori. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Rientra tra i poteri del Tribunale la valutazione della congruità e della motivazione della relazione redatta dal professionista attestatore, circa il prezzo di acquisto dell’azienda. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Il piano concordatario che costituisca una mera reiterazione della precedente proposta, non omologata poiché in contrasto con il principio della par condicio creditorum, confligge con le norme imperative che tutelano la garanzia dei creditori, atteso che esso implicitamente richiede, a posteriori, la sanatoria e la rettifica di comportamenti illegittimi che hanno pregiudicato la par condicio creditorum. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]