Tribunale di Milano – Compensazione dei crediti della società nei confronti del socio escluso: opponibilità alla massa anche se la vendita delle azioni è successiva alla domanda di concordato.

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Data di riferimento: 
09/10/2014

Tribunale di Milano, 9 ottobre 2014 – Est. D’Aquino.

 

Concordato preventivo – Compensazione dei crediti ex art. 56 L.F. – Liquidazione della partecipazione del socio escluso – Società cooperativa – Anteriorità del fatto genetico dei crediti.

 

La compensazione dei crediti vantati dalla società nei confronti del socio con quanto ricavato dalla vendita della sua partecipazione, anche in caso di società cooperativa, è opponibile alla massa dei creditori, ex art. 56 l.f. richiamato dall’art. 169 l.f., poiché deve ritenersi che il diritto del socio alla liquidazione della quota (con conseguente emersione del diritto al rimborso della partecipazione) sorga alla data della delibera di esclusione, e non alla data, eventualmente successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, della vendita delle azioni sociali dell’escluso. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]