Corte di Cassazione – Estensione del privilegio ipotecario agli interessi: limiti.

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Data di riferimento: 
31/10/2014

 

Corte di Cassazione, Sezione III – n. 23164/2014 del 31 ottobre 2014Presidente Salmè, Rel. Barreca 

 

Privilegio ipotecario – Art. 2855 secondo comma c.c. – Interessi corrispettivi – Ammissibilità – Interessi moratori – Esclusione.

 

Privilegio ipotecario ex art. 2855, terzo comma, c.c. – Interessi corrispettivi o moratori – Estensione.

 

In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, comma secondo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo. (Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams – Riproduzione riservata)

 

 

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario gli interessi di qualunque natura - e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi ο moratori - ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento dal pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca. (Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]