Tribunale di Bergamo – Presentazione di una seconda domanda di concordato quando sia già scaduto il termine ex art. 161, comma 6, L.F.

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Data di riferimento: 
06/08/2014

Tribunale di Bergamo, 6 agosto 2014 – Pres., Est. Vitiello.

 

 

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Procedimento prefallimentare preesistente – Inammissibilità o improcedibilità della domanda di concordato – Presentazione di una seconda domanda di concordato – Inammissibilità.

 

Concordato preventivo – Deroga alla par condicio creditorum e all’ordine delle cause legittime di prelazione – Risorse finanziarie esterne – Necessità.

 

Concordato preventivo – Valore di mercato dei beni – Relazione attestatrice – Destinazione di risorse aggiuntive a creditori diversi da quelli imposti dall’ordine delle cause di prelazione – Inammissibilità.

 

 

Quando il procedimento di concordato aperto con la domanda c.d. in bianco si sia innestato su un procedimento prefallimentare preesistente, dall’inammissibilità o improcedibilità della domanda di concordato non può che discendere la necessità di valutare immediatamente la fondatezza del ricorso di fallimento, che non può risentire di un’ulteriore sospensione atecnica (quella derivante dalla necessità di definire previamente il nuovo procedimento inteso a rimuovere il presupposto oggettivo del fallimento, cioè lo stato di insolvenza). Pertanto, la presentazione di una nuova e diversa domanda di concordato, nell’unica forma consentita, quella ex art. 161, commi 1, 2 e 3 L.F. è inammissibile se non quando il precedente procedimento concordatario sia stato già definito con una pronuncia che non comprenda la dichiarazione di fallimento del debitore, e che ne disponga il ritorno in bonis. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Un trattamento della massa creditoria che sia derogatorio rispetto al principio secondo cui il soddisfacimento dei creditori debba avvenire nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause legittime di prelazione è realizzabile soltanto ove il piano concordatario sottostante alla proposta sia imperniato, oltre che sulla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore (che si riveli incapiente con riferimento ai crediti privilegiati), anche sulla messa a disposizione dei creditori di risorse finanziarie esterne al patrimonio del debitore, che in quanto tali possano essere allocate liberamente, senza quindi che sia obbligatorio garantire il soddisfacimento integrale e progressivo dei privilegiati generali prima di pagare i chirografari. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

La previsione, da un lato di un preciso parametro (il valore di mercato), dall’altro di un indefettibile strumento di riscontro dell’attendibilità del parametro (la relazione attestatrice) non autorizza il debitore che cede ai creditori il proprio patrimonio a destinare eventuali risorse aggiuntive a creditori diversi da quelli che vanno soddisfatti prioritariamente, secondo l’ordine di cui agli artt. 2751 ss. c.c. Se così non fosse, infatti, anche nelle proposte concordatarie che sono caratterizzate dalla previsione della cessione dei beni senza l’indicazione, da parte del debitore, del soggetto acquirente (che quindi va necessariamente individuato con una procedura competitiva, ricorrendo ai principi che governano le vendite in sede fallimentare), si finirebbe per qualificare come c.d. finanza nuova quella parte di prezzo integrante un quid pluris rispetto al valore stimato dall’attestatore. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]