Tribunale di Torino – Il reato di cui all’art. 236 bis L.F. e la consapevole violazione dell’incarico da parte del professionista attestatore.
Tribunale di Torino 16 luglio 2014 - Est. Macchioni
Concordato preventivo - Attestazione del professionista – Ipotesi di reato di cui all’art. 236 bis L.F. – Dolo generico dell’attestatore desumibile dalla sua stessa qualifica professionale.
Ha consapevolmente violato l'art. 236 bis L.F. nell'ambito dell'incarico affidatogli ed è passibile di essere cautelativamente interdetto dall’esercizio della professione, l'attestatore che, in sede di redazione della relazione ex art. 161, comma 3 L.F. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di cui all'art. 161, comma 1 lettera e) L.F., giudichi realizzabile “con ragionevole certezza” una proposta che, obbiettivamente, stando alla documentazione allegata, chiunque, anche il meno solvibile, il meno affidabile ed il più incompetente dei soggetti avrebbe potuto formulare. Non si può infatti ipotizzare che tale comportamento possa essere frutto di una semplice negligenza, di una mera imperizia o di una banale incompetenza, laddove l'attestatore a motivo della sua qualifica professionale risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma lettera d) L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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