Tribunale di Milano – Concordato preventivo, rapporti pendenti, scadenza dei debiti concorsuali, dilazione di pagamento.

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Data di riferimento: 
04/11/2014

 

Tribunale di Milano, 4 novembre 2014 – Pres. F. Mammone – Rel. F. D’Aquino.

 

Concordato preventivo – Contratti a prestazioni corrispettive – Rapporti pendenti – Esecuzione prestazione caratteristica – Art. 72 L.F. – Scadenza debiti concorsuali – Presentazione della domanda di concordato – Art. 55, comma 2, L.F.

 

Concordato preventivo – Concordato con continuità aziendale – Scadenza debiti concorsuali – Presentazione della domanda di concordato – Art. 55, comma 2, L.F.

 

Concordato preventivo – Concordato con continuità aziendale – Scadenza debiti concorsuali – Presentazione della domanda di concordato – Contratti di finanziamento – Finanziamenti utili alla continuità aziendale – Interruzione rapporti – Credito del mutuante in bonis.

 

Concordato preventivo – Concordato con continuità aziendale – Scadenza debiti concorsuali – Presentazione della domanda di concordato – Inderogabilità dell’art. 55, comma 2, L.F. – Rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F. – Dilazione di pagamento – Interessi.

 

Anche in sede di concordato preventivo possono considerarsi pendenti i soli contratti a prestazioni corrispettive in cui le reciproche prestazioni siano ineseguite, anche parzialmente o pro tempore, da entrambe le parti alla data di apertura della procedura concordataria, analogamente a quanto previsto dall’art. 72 L.F. per il fallimento, norma da ritenersi richiamata in virtù della cristallizzazione della massa attiva e della massa passiva al momento della domanda di concordato (come si evince dal rinvio recettizio, con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato, operato dall’art. 169 L.F., rispettivamente, all’art. 45 L.F. e agli artt. 55 e 56 L.F.). Qualora, viceversa, all’apertura del concordato una delle parti abbia eseguito integralmente la propria prestazione (in particolare, la prestazione caratteristica), il rapporto non prosegue e a carico della parte in bonis residua un debito (ossia un credito della massa dei creditori) oppure un credito (ossia un debito concorsuale del debitore in concordato) che si considera scaduto al momento della domanda di concordato, ai sensi dell’art. 55, comma 2, L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Il principio secondo cui i debiti concorsuali, qualora non già scaduti, devono ritenersi scaduti al momento della presentazione della domanda di concordato opera per qualsiasi proposta concordataria, che preveda la cessione o meno dei beni ai creditori, non prevedendo l’art. 186 bis L.F. alcuna deroga alle disposizioni di cui all’art. 55 L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

La scadenza dei debiti concorsuali al momento della presentazione della domanda di concordato riguarda anche i contratti di finanziamento, i quali non proseguono in sede di concordato, neppure se si tratta di rapporti di finanziamento “utili” alla continuità aziendale, di talché il mutuante in bonis che ha assolto alla prestazione caratteristica prima dell’apertura del concordato è creditore della restituzione del finanziamento. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

La scadenza del debito concorsuale alla data di presentazione della domanda di concordato è principio inderogabile da parte dei creditori; al fine di agevolare la proposta concordataria, i creditori ipotecari possono al più rinunciare ad avvalersi dell’esigibilità del credito entro l’anno dall’omologa, di cui all’art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F., producendo gli effetti di una mera dilazione di pagamento. Conseguentemente, sul credito sono dovuti gli interessi contrattuali entro l’anno contrattuale dall’apertura del concordato e, successivamente, i soli interessi legali (prima o dopo l’omologa, a seconda del momento in cui scade l’anno contrattuale), ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c.; non è invece ammesso il pagamento degli interessi contrattuali a termini dell’originario piano di ammortamento (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di due Banche mutuatarie circa “l’assenza di decadenza dal beneficio del termine e la volontà di non rendere applicabile il disposto dell’art. 55 l.f. secondo comma” non deve intendersi come volontà di derogare all’art. 55, comma 2, L.F., bensì come disponibilità ad accordare una dilazione del pagamento del residuo debito ipotecario, oltre il termine annuale di cui all’art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F., in conformità alle scadenze dell’originario piano di ammortamento). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]