Tribunale di Padova – Leasing - Risoluzione del contratto antefallimento ed applicabilità dell’art. 72 quater l.f. - Scioglimento e risoluzione del contratto - requisiti per l’ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
14/03/2014

 

Tribunale di Padova, 14 marzo 2014 – Pres. M.A. Maiolino, Rel. C. Zambotto

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Contratto di leasing – Art. 72 quater L.F. – Risoluzione del contratto ante fallimento – Scioglimento del contratto da parte del curatore – Affinità.

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Contratto di leasing – Fattispecie autonoma – Art. 72 quater L.F. – Scioglimento del contratto di leasing da parte del curatore – Risoluzione del contratto di leasing ante fallimento – Art. 73 L.F. – Scioglimento del contratto di vendita con riserva di proprietà.

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Contratto di leasing – Art. 72 quater, comma 3, L.F. – Scioglimento del contratto da parte del curatore – Difetto di riallocazione del bene – Istanza di ammissione al passivo – Canoni scaduti ante fallimento e canoni a scadere – Inammissibilità della domanda di ammissione ala passivo.

 

Fallimento – Ammissione al passivo – Contratto di leasing – Art. 72 quater L.F. – Crediti pignoratizi o privilegiati – Art. 53 L.F. – Differenze – Bene di proprietà del concedente – Riallocazione del bene – Preventiva ammissione al passivo.

 

La disciplina di cui all’art. 72 quater L.F. è invocabile non solo nel caso di scioglimento del contratto di leasing effettuato dal curatore, ma anche nel caso di risoluzione del leasing ante fallimento, trattandosi di situazioni sostanzialmente analoghe e dunque non assoggettabili a regimi diversi (come riprovano, con riguardo al contratto di vendita con riserva di proprietà, l’art. 73 L.F. e l’art. 1526 c.c., che disciplinano allo stesso modo gli effetti dello scioglimento e della risoluzione). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

La diversa disciplina dettata dal legislatore all’art. 72 quater L.F. per l’ipotesi di scioglimento del contatto di leasing e all’art. 73 L.F. per lo scioglimento del contratto di vendita con riserva di proprietà fa intendere che il legislatore stesso ha ritenuto di disciplinare il leasing come una figura unitaria di contratto, avente natura e causa finanziaria (e non come una vendita con riserva di proprietà). Ne consegue che nell’ipotesi di risoluzione ante fallimento del contratto di leasing non avrebbe senso invocare la disciplina di cui all’art. 1526 c.c., dovendosi invece applicare l’art. 72 quater L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Intervenuto lo scioglimento del contratto di leasing e in difetto di nuova allocazione del bene, è illegittima la pretesa del concedente di ottenere l’ammissione al passivo dell’intero importo dei canoni impagati, ovvero dei canoni scaduti ante fallimento e di quelli non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento. Il concedente ha infatti diritto ad insinuarsi nello stato passivo solamente per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene oggetto del contratto di leasing, ai sensi dell’art. 72 quater, comma 3, L.F. Il credito da considerarsi è quello complessivo, ovvero comprensivo di capitale scaduto attualizzato e di rate a scadere impagate ante fallimento, in ragione della differenza rispetto all’espressione “credito residuo in linea capitale” di cui al comma 2 della stessa norma. (Il Tribunale ha ritenuto non condivisibili le conclusioni della ricorrente in opposizione allo stato passivo riguardo al diritto all’ammissione dell’intero credito (canoni scaduti e canoni a scadere) anche in difetto di ricollocazione del bene, e non ammissibile il credito dalla stessa preteso in quanto non ancora determinato, dipendendo il ridetto credito dagli esiti della riallocazione). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

La disciplina dettata dall’art. 72 quater L.F. per il leasing non è assimilabile a quella dettata dall’art. 53 L.F. per i crediti muniti di pegno o assistiti da privilegio speciale, atteso che: a) il creditore pignoratizio ha solamente un diritto di garanzia sul bene, che resta appreso al fallimento, il quale consente una deroga al concorso sostanziale e non formale, mentre il concedente in leasing ha diritto di soddisfarsi sul bene al di fuori del concorso, trattandosi di bene di sua proprietà e quindi estraneo alla massa fallimentare; b) il credito pignoratizio è già determinato e può essere insinuato nel passivo a prescindere dal ricavato del bene che lo garantisce, mentre il credito del concedente il bene in leasing è concretamente determinato solo a seguito della riallocazione del bene stesso; c) la soddisfazione dei crediti pignoratizi o privilegiati richiede la preventiva insinuazione al passivo, mentre la riallocazione del bene da parte del concedente non è condizionata alla previa ammissione del credito. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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