Tribunale di Udine – Azione revocatoria di rimesse in conto corrente e mancata indicazione delle rimesse revocabili – Inammissibilità.
Tribunale di Udine, 17 - 19 dicembre 2014 – est. dott. Lorenzo Massarelli.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente – Indicazione delle rimesse revocabili – Necessità.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente – Determinazione del carattere consistente e durevole di ciascuna rimessa – Necessità.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente – Limitazione del quantum richiesto ex art. 70 l.f. – Necessità.
L’azione revocatoria fallimentare di pagamenti, qualora sia diretta nei confronti di rimesse effettuate dal correntista, poi fallito, su di un conto corrente bancario, deve tenere conto di tre aspetti:
- l’individuazione dei singoli atti estintivi censurati nel periodo sospetto (art. 67 secondo comma L.Fall.);
- la determinazione del carattere “consistente” e “durevole” di ciascuna rimessa censurata, al fine di superare l’ordinaria esclusione da revocatoria, posta altrimenti dalla legge in simili casi (art. 67 terzo comma lett. B L.Fall.);
- la limitazione del quantum revocabile alla “differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso” (art. 70 terzo comma L.Fall.). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’avv. Francesco Mineo.
Si veda anche l'allegato commento del dott. G.Rebecca
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Tribunale di Udine 17 dicembre 2014.pdf | 748.62 KB |
dott. G. Rebecca - Una provocazione sulla revocabilità delle rimesse bancarie.pdf | 905.69 KB |