Tribunale di Modena – Prededucibilità ex artt. 182 quater e 182 quinquies l.f. dei finanziamenti nel concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
16/12/2014

Tribunale di Modena, 16 dicembre 2014 – Estensore Laura Galli.

Concordato preventivo – Finanziamenti prededucibili – Tipologie e norme applicabili.

Concordato preventivo – Finanziamenti prededucibili – Apporto di finanza successivamente all’ammissione alla procedura - Autorizzazione ex art 167  co. 2 l.f. – Inammissibilità.

I finanziamenti ammessi al requisito della prededucibilità nel concordato preventivo possono essere contratti secondo le seguenti modalità: a) in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche con riserva, art 182 quater, commi 2 e 3  (finanziamenti cd. Ponte) e in questo caso il prestito deve essere erogato materialmente prima della presentazione della domanda di concordato essendo detta norma dettata per tutti gli atti introduttivi di una domanda di concordato; b) successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato, art 182 quinquies, comma 1, (finanziamenti cd. Interinali), c) dopo l’omologazione in esecuzione del concordato preventivo, art 182 quater, commi 1 e 3 (finanziamenti cd. in esecuzione)  (Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata).

L’autorizzazione richiesta ex art 167 co. 2 l.f. per la stipulazione di un mutuo fruttifero presentata successivamente al decreto di ammissione e prima dell’omologazione del concordato preventivo è inammissibile. La stipulazione di finanziamenti prededucibili è infatti materia coperta da una riserva di collegialità dovendosi pertanto richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art 182 quinquies (Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]