Tribunale di Firenze – Poteri del perito attestatore e reato di cui all’art. 236 bis L.F.

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Data di riferimento: 
24/11/2014

Tribunale di Firenze, 25 novembre 2014 – Est. dott. D. Monti

Concordato preventivo – Attestazione del professionista – Reato di cui all’art. 236 bis L.F. – Falsità ideologica del professionista nelle relazioni o attestazioni – Compiti del perito attestatore – Verifiche eccedenti le competenze del perito – Liceità delle operazioni – Omissioni – Prelievi non celati o dissimulati contabilmente – Compensazione del credito – Neutralità del perito rispetto alle vicende societarie.

I compiti del perito sono quelli di verificare che il piano concordatario soddisfi le sue finalità, senza ricercare eventi, comportamenti o situazioni suscettibili di evidenziare responsabilità a carico di qualcuno o provocare la mancata ammissione della proposta, essendo l’attestatore neutro rispetto alle vicende societarie. Il perito riveste infatti un ruolo diverso da quello del Curatore o del Commissario giudiziale e non deve esprimersi sulla liceità delle operazioni compiute dalla società (Nel caso di specie, il G.U.P. ha dichiarato il n.d.p. nei confronti dell’attestatore per il reato di cui all’art. 236 bis L.F. relativamente alle omissioni nella relazione ex art. 161, comma 3, L.F. sui prelievi effettuati dall’amministratore della società, successivamente compensati con un credito derivante da un preliminare di cessione della propria partecipazione in altra società, indicata nella domanda di concordato tra i beni ceduti ai creditori. Il Giudice ha ritenuto che il credito nei confronti dell’amministratore fosse stato legittimamente ritenuto e dichiarato coperto dalla compensazione, ben evidenziata nella proposta di concordato, e che i prelievi non fossero stati celati o dissimulati contabilmente, atteso che il Commissario giudiziale li aveva facilmente riscontrati nella verifica contabile della società). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]