Tribunale di Pesaro – Valutazioni del Tribunale in sede di omologazione: consistenza del soddisfacimento dei creditori e rispetto dell’ordine dei privilegi in caso di apporto di finanza esterna.
Tribunale di Pesaro, 13 novembre 2014 – Pres. Perfetti, Rel. Storti.
Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Consistenza del soddisfacimento dei creditori – Superamento della crisi dell’imprenditore – Causa giuridica del concordato – Inidoneità della proposta a soddisfare in percentuale almeno minima alcuni creditori – Inammissibilità della proposta.
Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Pendenza di opposizione ex art. 180 L.F. proposta dai creditori dissenzienti – Valutazione di merito da parte del Tribunale.
Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Soddisfacimento dei creditori – Pagamento parziale – Valutazione del giudice in merito alla sua consistenza.
Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Apporto di finanza esterna – Divieto di alterazione della graduazione dei crediti – Art. 160, comma 2, L.F.– Limiti.
In sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo il Tribunale deve verificare l’idoneità della proposta concordataria a soddisfare in qualche misura i diversi creditori, dal momento che la causa giuridica del concordato coincide con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell’imprenditore, con riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. Ne consegue che difetterebbe la causa del concordato nell’ipotesi in cui emerga prima facie l’inidoneità della proposta a soddisfare quantomeno in percentuale minima alcuni creditori. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Il Tribunale, in sede di giudizio di omologa, può valutare nel merito la proposta di concordato preventivo nell’ipotesi in cui i creditori dissenzienti abbiano proposto opposizione ex art. 180 L.F., potendo sindacare la fattibilità e anche la convenienza del concordato, nei limiti previsti dall’ultimo capoverso dell’art. 180, comma 4, L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Spetta al Tribunale determinare la misura al di sotto della quale la consistenza del soddisfacimento dei creditori non è più minimale, ma diviene inconsistente e quindi non apprezzabile come pagamento sia pur parziale del debito. (Nel caso di specie è stata ritenuta irrisoria la percentuale promessa ai creditori chirografari, che variava da un massimo dell’1,75% a un minimo dell’1,49%, tenuto anche conto che i valori dell’attivo, il maggiore dei quali costituito da immobili, sarebbe verosimilmente andato incontro ai ribassi imputabili alla congiuntura economica sfavorevole). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
L’art. 160, comma 2, L.F. deve essere interpretato nel senso che l’apporto di finanza esterna da parte di terzi si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato. (Nel caso di specie è stata ritenuta inammissibile una proposta di concordato che prevedeva: a) la falcidia dei creditori privilegiati; b) l’utilizzo del patrimonio sociale per pagare anche i chirografari; c) l’utilizzo di finanza esterna per soddisfare i chirografari). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11917.php
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Pesaro 13 novembre 2014.pdf | 1.71 MB |