Tribunale di Asti – Inammissibilità del concordato preventivo in bianco e successiva domanda di concordato “pieno”.

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Data di riferimento: 
30/10/2014

Tribunale di Asti, 30 ottobre 2014 – Pres. Donato, Rel. Francioso.

Concordato preventivo – Concordato in bianco – Mancata presentazione del piano e della proposta – Inammissibilità – Successiva domanda di concordato “pieno” – Non sussiste continuità – Cessazione degli effetti del concordato in bianco.

Concordato preventivo – Concordato in bianco – Inammissibilità – Successiva domanda di concordato “pieno” – Consecuzione – Abuso del diritto.

Concordato preventivo – Concordato in bianco – Non è una procedura concorsuale.

Concordato preventivo – Concordato in bianco – Inammissibilità – Successiva domanda di concordato “pieno” – Fallimento preceduto da procedure concorsuali minori.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Art. 186 bis l. fall. – Moratoria.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Professionista attestatore – Valutazione.

 

Non sussiste continuità tra il concordato preventivo in bianco e la procedura di concordato “pieno”, qualora il primo venga dichiarato inammissibile per la mancata presentazione del piano e della proposta, entro il termine giudizialmente assegnato: in tal caso, infatti, non può che farsi applicazione della norma di cui all’art. 161, comma quarto, l. fall., secondo la quale in caso di inosservanza del termine per la presentazione della proposta e del piano, si applica l’art. 162, commi secondo e terzo, l. fall., in materia di inammissibilità della domanda. In tale ipotesi, gli effetti del concordato in bianco cessano dalla data di scadenza del termine suddetto, e non già dal decreto di inammissibilità. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Ammettere la consecuzione tra concordato in bianco e concordato “pieno”, depositato successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato in bianco stesso, configurerebbe un’ipotesi di abuso del diritto, inteso quale atto finalizzato, nell’ambito del giusto processo, esclusivamente a deviare al normale iter processuale, così da neutralizzare le conseguenze negative che la legge riconduce ad un proprio agire procedurale o ad un inadempimento di quanto previsto dalla norma processuale stessa: infatti, in tal modo, il debitore otterrebbe gli effetti protettivi accordati dalla legge nella sola ipotesi in cui la domanda di concordato “pieno” segua senza soluzione di continuità la proposta di concordato in bianco, anche nel caso in cui il termine ex art. 161, co. 6, l. fall., sia scaduto e la relativa domanda sia stata dichiarata inammissibile. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

La definizione di concordato in bianco, quale procedura, è atecnica, poiché in tale ipotesi non si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, ma di una domanda attraverso la quale il debitore prenota alcuni effetti tipici del concordato preventivo, ove venga successivamente ammesso alla procedura di concordato “pieno”: tale principio si desume dall’art. 168 l. fall., il quale fa decorrere il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e dispone l’inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 giorni precedenti, nonché dall’art. 184 l. fall., secondo il quale il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Allorquando ad un concordato in bianco, dichiarato inammissibile, segua la presentazione di un distinto e autonomo concordato ex art. 160 l. fall., non può trovare applicazione la giurisprudenza che si è occupata della fattispecie in cui una o più procedure concorsuali minori precedono il fallimento (Cass. civ. 14.3.2014, n. 6031). (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

La norma di cui all’art. 186 bis l. fall., laddove prevede che “il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’art. 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” deve essere interpretata nel senso che la possibilità di avvalersi della moratoria viene meno quando sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, ovvero che la moratoria, di durata comunque massima pari all’anno successivo all’omologazione, può essere accordata nei limiti temporali strettamente necessari alla predisposizione delle condizioni per la liquidazione del bene (quali, ad esempio, lo sgombero dello stesso). (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il professionista attestatore è tenuto a dare un giudizio sull’efficienza dell’attività di impresa a contenere il depauperamento conseguente al fenomeno della crisi, scongiurando l’esito di una (ancor più) ridotta possibilità di soddisfacimento dei creditori. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata) 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11645.php

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]