Tribunale di Pordenone – Valutazione dei requisiti della consistenza e della durevolezza delle rimesse bancarie al fine della loro revocabilità.

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Data di riferimento: 
02/04/2015

Tribunale di Pordenone 2 aprile 2015 – Giudice unico Dall’Armellina

Fallimento – Revocabilità delle rimesse bancarie –  Riforma - Requisiti  richiesti della consistenza e durevolezza  - Distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie – Criterio superato.

Fallimento – Revocabilità delle rimesse bancarie –  Requisito della consistenza – Criterio di valutazione – Incidenza percentuale  di riduzione delle singole  rimesse – Confronto con l'incidenza media – Irrilevanza dei singoli  successivi utilizzi.

Fallimento – Revocabilità delle rimesse bancarie –  Requisito della durevolezza – Tempistica di giacenza  - Persistenza singola superiore alla media – Procedimento c.d. “cronologico” - Revocabilità dell'ultima rimessa.

A norma dell’art. 67, III comma lettera b), L.F., affinché le rimesse bancarie siano revocabili devono essere intervenute nei sei mesi antecedenti la declaratoria di fallimento, devono aver ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito e devono essere accompagnate dalla scientia decoctionis da parte dell’accipiens. La questione relativa alla rilevanza o meno degli affidamenti e alla correlativa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista si può ritenere superata a far tempo dal 17 marzo 2005 a seguito della riforma di detto articolo e dell’art.70 L.F. ad opera del d.l. 35/2005, convertito nella legge 80/2005. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il requisito della consistenza viene valutato rapportandola all’operatività media del rapporto rispetto all’ordine di grandezza di tutte le operazioni effettuate sul conto nel periodo interessato alla revocatoria, determinando l’incidenza percentuale di ogni singola rimessa rispetto al saldo antecedente, calcolando la media delle percentuali di incidenza, considerando consistenti le sole rimesse che registrano un’incidenza percentuale di riduzione superiore all’incidenza media. Il requisito della consistenza va accertato in relazione alla rimessa nella sua dimensione originaria, indipendentemente dagli utilizzi, perché, diversamente argomentando, qualsiasi rimessa non soddisferebbe tale requisito, in quanto destinata (o potenzialmente destinata) ad essere in tutto o in parte utilizzata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il requisito della durevolezza viene riferito a rimesse che hanno inciso effettivamente sul saldo riducendo l’esposizione debitoria e che per un certo periodo, se non in modo definitivo, non sono state seguite da addebiti in grado di comprometterne la consistenza netta. La quantificazione della stabilità viene effettuata in relazione alla tempistica di giacenza delle rimesse, considerando durevoli quelle la cui persistenza temporale nel conto superi la persistenza media. Adottando il procedimento c.d. “cronologico” si presuppone che una rimessa successiva a quella oggetto di calcolo non influenzi il decorso dei giorni di persistenza e, conseguentemente,  gli addebiti successivi sono prioritariamente imputati alla rimessa precedente fino al suo esaurimento. L’ultima rimessa, ancorché non consistente per essere intervenuta la dichiarazione di fallimento prima che sia trascorso il periodo medio di persistenza, può essere comunque revocata in ragione del consolidamento dell’effetto di riduzione del debito (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 Si veda l'allegata nota del dott. Giuseppe Rebecca

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: