Tribunale di Novara – Scioglimento della locazione finanziaria susseguente al fallimento dell’utilizzatore ed oneri di custodia dei beni in caso di mora del creditore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/01/2015

 

Tribunale di Novara 20 gennaio 2015 – Pres. Lamanna – Est. Valecchi.

 

Fallimento – Contratto di locazione finanziaria -  Scioglimento - Oneri di custoria di beni _ Mora del creditore.

 

Ai sensi dell’art. 72 quater L.F e  come da richiamo del disposto dell’art.72 L.F. , il contratto di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell’utilizzatore, risulta sospeso a far tempo dalla pubblicazione della relativa sentenza. L’obbligo di riconsegnare i beni concessi in locazione sorge, per la curatela fallimentare, solo allorquando dichiara (anche solo implicitamente accogliendo la domanda di rivendica del creditore) di volersi sciogliere dal contratto e la stessa curatela  è tenuta alla custodia di quei beni  e a farsi carico dei relativi oneri ai sensi dell’art. 1177 c.c. .  fino al momento in cui si offra di adempiere all’obbligazione di restituzione. Pertanto , ai sensi dell’art. 1207, comma 2 c.c.,  conformemente alla disciplina della mora del creditore, solo da quel momento e fino al ritiro dei beni il creditore è tenuto a sopportare le spese di custodia delle cose a lui dovute. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Novara 20 gennaio 2015 (2).pdf208.29 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]