Tribunale di Forlì – Opposizione in sede di omologazione di concordato e trattamento dei crediti contestati. Disciplina applicabile in presenza di un decreto ingiuntivo o di un provvedimento di confisca o sequestro ex D. Lgs.159/2011.

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Data di riferimento: 
24/12/2014

 

Tribunale di Forlì 24 dicembre 2014 – Pres. Est. Pazzi.

 

Proposta concordataria – Omologazione – Opposizione – Legittimazione – Creditori dissenzienti –  Credditi contestati - Creditori esclusi dal voto.

 

Proposta concordataria – Crediti in contestazione – Necessaria indicazione – Esclusione dall'elenco delle passività – Valutazione dei creditori.

 

Fallimento – Decreto ingiuntivo – Dichiarazione di esecutività – Requisito necessario – Concordato preventivo – Irrilevanza.

 

Concordato preventivo – Codice antimafia – Provvedimenti volti alla confisca e sequesto –  Ipotesi di relivenza e non – Pregiudizio parziale per i creditori.

 

Concordato misto – Imprenditore – Disponibilità parziale dei beni del compendio – Dismissione e reparto – Liquidatori giudiziali.

 

Non è dato modo a chi,  in sede di votazione per l’approvazione della proposta concordataria, abbia partecipato, seppur implicitamente ex art. 178 L.F., a costituire la volontà negoziale della maggioranza della massa  dei creditori  di assumere, in sede di omologazione, un atteggiamento processuale che, contraddicendo la manifestazione di volontà in precedenza espressa, sia volto a privare di effetto il suffragio raggiunto, dovendosi ritenere che l’opposizione di cui all’art. 180, quarto comma, L.F. costituisca strumento processuale posto a tutela dei soli creditori dissenzienti al fine di sollecitare, fino all’epilogo della procedura, il controllo dell’autorità giudiziaria sulla correttezza della formazione dell’accordo e sulla fattibilità del piano.

 

Una diversa considerazione deve essere compiuta nei confronti dell’opposizione proposta da chi sia stato escluso dalle operazioni di voto a motivo  della natura contestata del proprio credito. Al riguardo si precisa che in ambito concordatario i crediti contestati vanno inclusi nella relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa ai sensi dell’art. 161, secondo comma,  L.F., ma sono ammessi al voto solo qualora il Giudice delegato, ex art. 176 L.F., ritenga verosimile e probabile la loro esistenza, ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

A riguardo del trattamento da riservare ai crediti contestati all’interno della proposta concordataria si sottolinea come il debitore sia l’unico arbitro del contenuto della stessa e che ha, bensì, l’obbligo di rendere manifesta l’esistenza di crediti in contestazione ma ha, altresì, il diritto  di non includere i relativi importi tra le passività potenziali qualora ritenga che non siano dovuti. Saranno poi i creditori, nell’ambito del giudizio loro riservato di fattibilità economica del piano, a valutare il rischio che il debitore rimanga invece soccombente e che, di conseguenza, si ampli il novero dei crediti da soddisfare con l’attivo disponibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata). 

 

Non può estendersi all’ambito concordatario l’orientamento giurisprudenziale  che  considera, in caso di fallimento, non opponibile alla massa ai fini dell’insinuazione al passivo il decreto ingiuntivo che non abbia acquisito il crisma del giudicato in quanto mancante della dichiarazione di esecutorietà apposta in epoca anteriore all’inizio della procedura. Ciò in quanto il debitore , nel caso del concordato, rimane in bonis e deve necessariamente far fronte a  tutti i titoli  di prelazione legittimamente acquisiti nei suoi confronti, indipendentemente dalla loro definitività alla data di inizio di tale  procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La mancata concessione, da parte del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), del sequestro anticipatorio ex art. 22 fa sì che   non sia possibile ravvisare alcun vincolo gravante sul compendio costituente l'attivo concordatario che possa compromettere il raggiungimento del risultato economico proposto ai creditori, tenuto conto che anche l'effetto prenotativo conseguente alla presentazione della proposta di cui all'art. 25 necessita comunque di un successivo provvedimento di sequestro o di convalida per poter assumere attualità. Solo un eventuale futuro provvedimento di confisca sarà idoneo ad arrecare definitivo pregiudizio all'esecuzione del concordato, dal momento che i terzi potranno, ai sensi dell'art. 53, comunque veder  destinata alla loro soddisfazione solo una percentuale pari al 60% del ricavato dalla vendita dei beni sequestrati o confiscati. (Pierluigi Ferriniu – Riproduzione riservata)

 

Nella fase esecutiva di un concordato misto, che preveda sia la liquidazione del compendio mobiliare ed immobiliare sia, fino al momento della vendita, la continuità aziendale, l’imprenditore  può avvalersi della disponibilità di alcuni beni  utili alla gestione dell’impresa, ma non deve intralciare in alcun modo la dismissione  degli altri cespiti non necessari al proseguimento della di lui attività.  Di tale dismissione , da operarsi in conformità alle autorizzazioni espresse del comitato dei creditori, come pure del riparto delle risorse ottenute,  si occuperanno poi i liquidatori giudiziali  nominati dal tribunale; liquidatori giudiziali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, secondo comma L.F. e 28, ultimo comma, dovranno essere persone diverse dal liquidatore della società affichè ne sia garantita l'imparzialità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]