Tribunale di Verona – Modalità di espressione del voto per l’approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori.
Tribunale di Verona 02 febbraio 2015 – Pres. Platania – Est. Fontana.
Concordato preventivo -Adunanza per l’espressione del voto – Comunicazione entro i venti giorni successivi - Procura speciale – Non necessità.
Concordato preventivo – Comunicazione tempestiva del voto - Legittimazione a sostenerne l’invalidità.
Per la comunicazione ex art. 178 L.F., entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale, del voto contrario all’approvazione di una proposta di concordato non è necessario che sia rilasciata preventivamente una procura a favore di un soggetto munito del potere di rappresentanza, poiché la procura, ai sensi dell’ art. 174 L.F., è richiesta solo nel caso in cui il creditore non sia presente personalmente in adunanza ed in quanto è espressamente previsto che la comunicazione del voto possa avvenire in modo deformalizzato con vari mezzi tra cui il telegramma, una lettera telefax o la posta elettronica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In presenza di una tempestiva espressione di voto solo il soggetto legittimato ad esprimere la volontà del creditore può poi sostenere l’invalidità della comunicazione effettuata da altri per suo conto (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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