Tribunale di Verona – Modalità di espressione del voto per l’approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/02/2015

 

Tribunale di Verona  02 febbraio 2015 – Pres. Platania – Est. Fontana.

 

Concordato preventivo  -Adunanza per l’espressione del voto – Comunicazione entro i venti giorni successivi -  Procura speciale – Non necessità.

 

Concordato preventivo – Comunicazione tempestiva del voto  -  Legittimazione a sostenerne l’invalidità.

 

Per la comunicazione ex art. 178 L.F.,  entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale,  del voto contrario all’approvazione di una proposta di concordato non è necessario che sia rilasciata preventivamente una procura a favore di un soggetto munito del potere di rappresentanza, poiché la procura, ai sensi dell’ art. 174 L.F., è richiesta solo nel caso in cui il creditore non sia presente personalmente in adunanza ed in quanto è espressamente previsto che  la comunicazione  del  voto possa avvenire in modo deformalizzato con vari mezzi  tra cui il telegramma, una lettera telefax o la posta elettronica.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In presenza di una tempestiva espressione di voto solo il soggetto  legittimato ad esprimere la volontà del creditore può poi sostenere l’invalidità della comunicazione effettuata da altri per suo conto (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Verona 02 febbraio 2015.pdf269.07 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]