Tribunale di Vicenza - Istanza di concordato con cessione dei beni e contestuale richiesta di scioglimento dai contratti ex art. 169 bis L.F.; in particolare anticipazione bancaria e mandato all’incasso.

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Data di riferimento: 
28/05/2015

Tribunale di Vicenza 28 maggio 2015 – Giudice dott. Giulio Borella

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento dei contratti in corso  ex art. 169 bis L.F. – Provvedimento autorizzativo del G.D. – Insufficienza – Esercizio del recesso nei confronti del contraente in bonis – Comunicazione alla controparte.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento dei contratti in corso  ex art. 169 bis L.F. – Effetto – Irretroattività.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento dei contratti in corso  ex art. 169 bis L.F. – Inadempimento del debitore.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento dei contratti in corso  ex art. 169 bis L.F. Provvedimento autorizzativo del G.D. – Valutazione del G.D. – Scioglimento strumentale alla realizzazione del piano e della proposta.

 

Concordato preventivo – Concordato in bianco – Istanza di scioglimento dei contratti in corso ex art. 169 bis L.F. – Inammissibilità.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso ex art. 169 bis L.F. – Contraddittorio – Necessità – Insussistenza.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso ex art. 169 bis L.F. – Indennizzo.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso ex art. 169 bis L.F. – Contratti in corso di esecuzione – Nozione.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso ex art. 169 bis L.F. – Contratti in corso di esecuzione – Anticipazione bancaria – Mandato all’incasso.

 

Lo scioglimento da uno o più contratti in corso, ex art. 169 bis L.F., richiesto dal debitore in sede di istanza di ammissione al concordato preventivo, non viene disposto dal provvedimento autorizzativo del G.D.,  ma consegue, in caso di provvedimento positivo, all’effettivo esercizio da parte dell’istante del diritto-potere di recesso, sospensivamente condizionato all’omologazione del concordato, operato tramite invio di una comunicazione in tal senso alla controparte in bonis. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Lo scioglimento dai contratti pendenti ex art. 169 bis l.f. può essere richiesto anche quando il debitore si sia già reso responsabile di un grave inadempimento, per il quale non sia ancora intervenuta da parte del contraente in bonis denuncia di risoluzione. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’effetto dello scioglimento non retroagisce al momento della presentazione della domanda di concordato o al momento della presentazione dell’istanza ex art. 169 bis l.f. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Nell’esercizio del proprio potere autorizzativo ex art. 169 bis l.f. il G.D. deve rilasciare l’autorizzazione a seconda che lo scioglimento richiesto sia o non sia funzionale all’interesse dei creditori concorsuali e, quindi, a seconda che sia o meno strumentale alla realizzazione del piano e della proposta. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’istanza di scioglimento dei contratti non può essere proposta nella fase di preconcordato, neppure se la parte abbia accennato nel ricorso ex art. 161, VI co. l.f. alcuni tratti del piano che intende proporre. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

In caso di istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti ex art. 169 bis l.f. non è necessario instaurare il contraddittorio con la controparte in bonis, la quale pur tuttavia è sempre legittimata ad intervenire e può essere convocata al fine di raccogliere nel procedimento decisionale i punti di vista di tutti i controinteressati. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

In caso di autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso ex art. 169 bis l.f. il contraente in bonis può far valere le proprie contestazioni in merito all’entità dell’indennizzo in sede di adunanza dei creditori e/o di opposizione all’omologa, ovvero in un ordinario giudizio di cognizione per la determinazione dell’entità dell’indennizzo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Per “contratti in corso di esecuzione” devono intendersi quelli di cui all’art. 72 L.F., ossia quelli che, alla data dell’istanza, siano ancora ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti, nozione analoga a quella richiamata dall’art. 1406 c.c. in tema di cessione del contratto, nozione da calarsi poi nelle singole fattispecie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nell’ipotesi di anticipazione di credito dietro mandato all’incasso e patto di compensazione, escludendo che possa operarsi lo scioglimento del solo rapporto di mandato o del solo patto di compensazione, in quanto concepiti come strumentali all’autoliquidazione della provvista e al rientro dell’anticipazione e dunque ad essa inscindibilmente collegati, lo scioglimento/recesso deve misurarsi con l’irrevocabilità del mandato in rem propriam e con il fatto che lo scopo pratico dell’operazione deve rinvenirsi comunque nella cessione del credito: lo scioglimento non potrebbe quindi comunque impedire alla banca di continuare a incassare i crediti per i quali abbia già effettuato l’anticipazione e conseguentemente ricevuto il mandato all’incasso. In questo caso, pertanto, l’istanza di scioglimento deve essere rigettata, non avendo alcun concreto interesse per la massa. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dal dott. Giuseppe Rebecca, Studio Rebecca & Associati di Vicenza

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: