Corte d'Appello di Catania – Azione di responsabilità del curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società di capitali fallita e onere della prova.

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Data di riferimento: 
30/06/2015

Corte d'Appello di Catania 30 giugno 2015 – Pres. Morgia – Est. Pappalardo

Fallimento di società di capitali – Curatore - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci – Onere della prova – Prova contraria.

Fallimento di società di capitali – Curatore - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci – Decisione del Tribunale – Logicità giuridica -  Elementi comprovanti il nesso causale – Criterio di risarcimento del danno – Differenza tra attivo e passivo fallimentare – Parere delle S.U.  del S.C.

In applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2392, 1223 e 2697 c.c., grava sulla curatela fallimentare  attrice, nell'ipotesi in cui, ex art. 146 L.F., promuova azione risarcitoria nei confronti di amministratori e sindaci della società di capitali dichiarata fallita (fermo restando che la violazione degli obblighi da parte degli amministratori costituisce la base della responsabilità dei sindaci), l'onere di fornire la prova delle violazioni addebitate, del danno lamentato e del nesso causale tra le une e le altre, incombendo, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità ai medesimi del fatto dannoso e di fornire la prova positiva,con riferimento agli addebiti loro contestati, dell'osservanza da parte degli stessi dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a loro imposti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per quanto attiene alla prova del nesso causale tra i comportamenti addebitati agli amministratori ed il danno lamentato, risulta del tutto immune da vizi logico giurici la decisione del Tribunale che ritenga  che, sia  il mancato deposito dei bilanci e delle scritture contabili, sia l'omessa tenuta della contabilità per tutta la durata della società sino al fallimento, sia la specifica tipologia della maggior parte dei crediti ammessi al passivo (costituiti da debiti verso l'erario, gli istituti previdenziali ed i lavoratori) che depongono per la sussistenza di una completa spoliazione degli utili societari e di un aggravarsi del passivo imputabile all'organo amministrativo, sia, infine, l'ammanco di merce e la chiusura della sede sociale, costituiscano tutte circostanze gravi, precise e concortanti, idonee a giustificare una richiesta di risarcimento correlata alla differenza tra attivo e passivo fallimentare. Ciò conformemente, oltrechè  alle predette tipologie del caso, anche ai principi autorevolmente affermati dalle Sezioni Unite della  Corte di Cassazione, con sentenza n. 9100 del 2015, che, nel mentre ha richiamato il curatore ad un rigoloso rispetto dell'onere di alligazione, ha altresì riconosciuto la possibilità che questi possa invocare a proprio vantaggio la norma di cui all'art. 1226 c.c. e chiedere al giudice la liquidazione in via equitativa del danno sulla base dello sbilancio patrimoniale tra attivo e passivo fallimentare, laddove la mancanza delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una precisa prova del danno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/soc.php?id_cont=12984.php

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]