Tribunale di Firenze – Responsabilità degli amministratori per mala gestio e parametro di valutazione del loro operato.

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Data di riferimento: 
29/05/2015

Tribunale di Firenze, 29 maggio 2015 – Est. Guida.

Responsabilità degli amministratori di una s.r.l. – Osservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo – Art. 2476 c.c. – Responsabilità per mala gestio – Limite delle scelte discrezionali – Analisi preventiva dei possibili e prevedibili profili di rischio – Necessità.

Il parametro di valutazione dell’operato degli amministratori di una s.r.l. deve conformarsi al canone normativo dell’osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 1, c.c. Alla luce di tale impostazione appare evidente che non sarebbe corretto ravvisare una responsabilità per mala gestio dell’amministratore ogniqualvolta le sue scelte di strategia aziendale si siano rivelate errate alla stregua di un giudizio ex post, poiché è da escludere che la verifica giudiziale dei comportamenti dell’organo amministrativo possa inoltrarsi nel campo delle scelte discrezionali, per loro natura caratterizzate da una non trascurabile componente aleatoria. Pertanto, il discrimine tra la condotta diligente e la mala gestio dell’amministratore non può sostanziarsi nella verifica ex post dei rischi connessi ad una scelta imprenditoriale risultata perdente; occorre, invece, accertare se l’amministratore, prima di prendere una certa decisione gestionale, abbia approfonditamente ed adeguatamente ponderato tutti i possibili e prevedibili profili di rischio ad essa connessi, ed abbia a tal fine apprezzato altresì tutti i dati e gli elementi di valutazione concretamente acquisibili nel caso specifico. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12839.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]