Commissione tributaria regionale di Firenze – Legittimità dell’iscrizione a ruolo e della notifica della relativa cartella esattoriale a società ammessa alla procedura di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
29/01/2015

 

Commissione tributaria regionale di Firenze 29 gennaio 2015.

 

Concordato preventivo – Crediti fiscali – Iscrizione a ruolo straordinario – Legittimità – Art. 90 D.P.R. 602/73 – Inserimento nell'elenco della procedura.

 

Concordato preventivo – Crediti fiscali – Notifica della cartella di pagamento – Adempimento imprescindibile – Atto preordinato all'esecuzione.

 

Concordato preventivo – Crediti fiscali - Ammissione al passivo – Contestabilità – Tutela giurisdizionale – Giudice tributario – Competenza.

 

Il ruolo straordinario emesso nei confronti di un ente assoggettato a procedura concorsuale è non solo legittimo, ma doveroso;  in ipotesi di sua emissione non si è pertanto  in presenza di alcuna violazione dell'art. 168 L.F., l'unica norma di riferimento essendo quella dell'art. 90 del DPR 602/73 il quale al comma 1, pone a carico dell'agente della riscossione ogni attività necessaria per l'inserimento del credito nell'elenco della procedura "sulla base del ruolo”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In considerazione che il ruolo è un atto meramente interno, la notifica della cartella di pagamento è l'adempimento partecipativo imprescindibile perché esso acquisti rilevanza all'esterno, in qualità di precetto, nei confronti del destinatario, consentendogli di sollevare eventuali contestazioni ed opporre la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice tributario.  Tale notifica costituisce, infatti, un atto preordinato all'esecuzione, ma non costituisce ancora espropriazione forzata, dato che questa inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.comma). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Anche i crediti fiscali sono soggetti all'ammissione al passivo e all'inserimento provvisorio delle "somme iscritte a ruolo" contestate,  secondo le regole comuni a tutti i creditori;  agli organi della procedura è garantito il potere di contestazione di cui agli artt. 176 e 181 L.F. e l'accesso alla tutela giurisdizionale, mentre le controversie relative al fondamento della pretesa risultanti dal ruolo sono devolute al giudice tributario in considerazione della specialità della materia.

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=13147.php

 

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]