Cassazione Civile (21478/13) – Istanza di fallimento di un creditore ed accertamento incidentale del credito da parte del Tribunale. Rinuncia, anteriore alla sentenza, alla dichiarazione di fallimento ed estinzione del procedimento.

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Data di riferimento: 
19/09/2013

Cassazione Civile , Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21478 – Pres. Salmè – Est. Di Virgilio.

Fallimento – Istanza del creditore -  Tribunale – Esistenza del credito – Accertamento incidentale ai fini della legittimazione al ricorso -  Domanda di ammissione al passivo – Necessità.

Fallimento – Istanza del creditore – Sentenza - Desistenza intervenuta anteriormente – Carenza di legittimazione  - Estinzione del procedimento.

Fallimento – Istanza del creditore – Sentenza - Desistenza  – Anteriorità - Accertamento – Inapplicabilità dell’art. 2704 c.c.  – Atto processuale e non negoziale.

L’accertamento compiuto dal Tribunale a seguito del ricorso proposto da un creditore ex art. 6 L.F. non si fonda sull’esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti del fallimento, tant’è che se il creditore istante vuole divenire creditore ammesso deve presentare domanda di ammissione al passivo. Autorevole dottrina ha inteso la domanda di fallimento quale azione a contenuto meramente processuale, rispetto a cui l’accertamento del credito si pone come accertamento incidentale ai fini della legittimazione al ricorso (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)   

Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento, non prevedendo alcuna iniziativa d’ufficio, suppone, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone, quindi, che la desistenza dell’unico creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata in sede di reclamo avverso quest’ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza. (massima ufficiale)

Al fine di stabilire l’anteriorità della dichiarazione di desistenza rispetto alla data della sentenza di fallimento non trova applicazione quanto stabilito dall’art. 2704 c.c. in ordine alla computabilità della data nei confronti dei terzi in quanto la rinuncia al ricorso, inserendosi all’interno del procedimento per la dichiarazione di fallimento, assume la natura di atto processuale e non di atto negoziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12837.php 

 

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