Corte d'Appello di Genova – Motivi di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

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Data di riferimento: 
22/10/2015

 

Reclamo ex art. 18 L.F.

 

Corte d'Appello di Genova 22 ottobre 2015 – Pres. Bonavia – Rel. Silva.

 

Dichiarazione di fallimento -– Omessa notifica dell’istanza di fallimento da parte del P.M. al debitore – Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

 

Dichiarazione di fallimento. -– Omessa comunicazione al debitore della fissazione dell’udienza ex art. 162 secondo comma L.F. – Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

 

Udienza ex art. 162, secondo comma, L.F. - Istanza di fallimento da parte del P.M. - Mancata comparizione – Archiviazione della domanda per desistenza della parte istante. Necessità.

 

Va revocata per nullità la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale,  nei confronti di un debitore,  a seguito dell'udienza fissata ex art. 162, secondo comma, L.F. per la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di  concordato preventivo da lui proposta, qualora non sia stata notificata al debitore l’istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero, qualora non sia stata comunicata al debitore la fissazione dell’udienza ex art. 162 c. 2 l.f. e qualora il Pubblico Ministero, che lo stesso giorno aveva depositato istanza per la  dichiarazione di fallimento di quel debitore, non sia poi comparso come previsto dall'art. 15, secondo comma L.F., all'udienza suindicata.In quest’ultima ipotesi ipotesi il tribunale avrebbe dovuto respingere ed archiviare la richiesta del P.M.  per desistenza della parte istante. (Pierluigi Ferrini e Gabassi Francesco – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall'Avv. Massimiliano Ratti

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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