Corte di Cassazione – Ammissione alla procedura di concordato preventivo quale possibile motivo di non punibilità per il reato di omesso versamento di ritenute certificate.

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Data di riferimento: 
06/10/2015

 

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 6 ottobre 2015, n. 45690 – Pres. Franco, Est. Scarcella.

 

Mancato versamento di ritenute certificate – Ipotesi di reato ex art 10 bis D. Lgs. 74/2000 -  Forza maggiore e non punibilità – Concordato preventivo – Eventuale motivo di esclusione della sussistenza del reato.

 

Ove il contribuente provi la non ricollegabilità dell’ omesso versamento ad una propria scelta, ossia ove ricorra un ipotesi di “forza maggiore” consistente in una crisi di liquidità tale da impedire l’assolvimento dell’obbligo tributario, si deve escludere la punibilità dell’ imprenditore imputato per la commissione del reato previsto e punito all’ art. 10 bis del D. Lgs. 74/2000 di omesso versamento di ritenute certificate. In particolare, si deve ritenere che la sussistenza di quel reato vada esclusa per mancanza dell’ elemento psicologico del dolo generico richiesto per la sua configurabilità, nel caso in cui il debitore in difficoltà sia stato ammesso al concordato preventivo in epoca anteriore alla scadenza del termine per il versamento di dette ritenute e ciò in quanto  dalla richiesta di ammissione a tale procedura emergerebbero le cause del dissesto ed il tentativo fatto dall’imprenditore di arginare in tal modo la crisi di liquidità che gli avrebbe impedito di onorare  poi il suo impegno nei confronti del fisco. Per converso, deve ritenersi certamente configurabile quell’ipotesi di reato laddove l’ammissione sia successiva alla scadenza del debito tributario.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]