Corte di Cassazione – Carenza di potere degli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento e giuridica inesistenza dei provvedimenti emessi.

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Data di riferimento: 
14/12/2015

Corte di Cassazione, Sez. II, 14 dicembre 2015 n. 25135 – Pres. Piccialli, Rel. Lombardo.

Fallimento – Chiusura – Organi fallimentari – Decadenza – Provvedimenti emessi – Giuridica inesistenza – Azione di accertamento – Proponibilità senza limiti di tempo.

Fallimento – Chiusura – Atti del giudice delegato – Inefficacia – Azione di accertamento - Proposizione - Soggetto legittimato.

La chiusura del fallimento comporta, ex art. 120 L.F., la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis, ragion per cui il provvedimento emesso dagli organi della procedura dopo la chiusura del fallimento si deve considerare giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere, onde è possibile farne valere l’inefficacia senza limiti di tempo, sia in via di azione di accertamento, sia in via di eccezione; ciò, a differenza di quanto avviene nell’ ipotesi dell’atto nullo, i cui vizi, per la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, risultano deducibili solo coi mezzi di impugnazione previsti dalla legge. (Pierluigi Ferrini: per quanto concerne la decadenza degli organi fallimentari, si precisa che il D.L. 83/2015, con un ultimo comma aggiunto all’art. 120 L.F., ha previsto la possibilità che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione n. 132/2015, il giudice delegato ed il curatore, pur dopo la chiusura del fallimento, in pendenza di giudizi, restino ancora in carica, ai soli fini di quanto contemplato dal secondo comma, terzo periodo e seguenti, dell’art 118 L.F., parimenti novellato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’azione di accertamento (actio nullitatis), per far dichiarare l’inefficacia degli atti emanati dal giudice delegato al di fuori della sfera delle sue attribuzioni e pertanto inesistenti, non va esperita nei confronti  dello stesso, ma della parte interessata, da individuarsi nel soggetto nei cui confronti il provvedimento o l’atto inesistente ha prodotto i suoi effetti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/151221153612.PDF

 

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