Tribunale di Massa-Concordato con continuità diretta:dilazione del pagamento dei debiti previdenziali non conforme al disposto del D.M. 4/8/ 2009 - Art. 161, comma 2, lett. e) L.F. : verifica del Tribunale della sussistenza delle indicazioni richieste.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/02/2016

 

Tribunale di Massa 4 febbraio 2016 (data della pronuncia) – Pres. Est. Fabbrizzi

 

Concordato preventivo con continuità aziendale – Crediti contributi – Assenza di transazione -  Proposta – Soddisfazione percentuale e dilazione – Ammissibilità - D.M. 4 agosto 2009 – Finalità -   Enti gestori –Accettazione degli accordi – Limiti interni.

 

Concordato preventivo con continuità aziendale diretta – Relazione del professionista -  Più favorevole utilizzo delle capienze patrimoniali - Funzionalità della continuazione.

 

Concordato preventivo con continuità aziendale diretta – Proposta   –  Documenti prodotti  - Tribunale – Controllo dell’indicazione delle utilità garantite ai creditori -  Estensione e portata dell’impegno – Profilo da valutarsi in corso di procedura.

 

Non osta alla ammissione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale non corredata da transazione,  la circostanza che la stessa preveda, in particolare, una dilazione ed una misura percentuale di soddisfazione dei crediti previdenziali non conforme al disposto del D.M. 4 agosto 2009 art.3 (Modalità di applicazione, criteri e condizione di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi),  apparendo plausibile, in aderenza al dettato normativo, che la disposizione  di detto regolamento non sia volta a configurare condizioni imperative di ammissibilità del concordato, ma solo a stabilire limiti interni agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, quali condizioni per l’accettazione della eventuale proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge, laddove formulata ai sensi dell’art. 182 ter L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La relazione rilasciata dal professionista, di cui all’art 161, terzo comma, L.F., ai sensi dell'art. 186 bis, comma 2°, lett. b), L.F., a fondamento del giudizio di funzionalità della continuazione  diretta dell'attività di impresa prevista dal piano concordatario,  risulta persuasiva  laddove, ad esempio, attesti (come nel caso di specie) che, sulla base del prospetto delle capienze patrimoniali, nel diverso scenario liquidatorio, solo le prelazioni di grado poziore troverebbero un parziale soddisfacimento, di contro garantito, ancorché in una diversa misura percentuale, a tutti i creditori, siano essi chirografari, siano essi assistiti da causa di prelazione, per effetto della continuità dell'attività aziendale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Lo scrutinio del tribunale sulla veridicità dei dati aziendali, esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso per l’ammissione al concordato, relativa in particolare all'assolvimento, da parte del proponente, del dovere di indicare nella proposta concordataria l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che, secondo il tenore testuale dell'art. 161, comma 2°, lett. e), come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in L. 6 agosto 2015, n. 132, si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, consiste unicamente nell’accertare che il piano rechi effettivamente la  regolare assunzione di tale impegno, in quanto non è compito dell’organo giudicante valutarne l’estensione e la portata, trattandosi di profilo che verrà in considerazione in corso di procedura, in dipendenza di un eventuale apprezzabile scostamento della percentuale di soddisfacimento effettivamente conseguibile rispetto a quella che sostanzia il contenuto dell'obbligazione del debitore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata).

 

Provvedimento segnalato dell’avv. Massimiliano Ratti

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Massa 4 febbraio 2016.pdf343.69 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: