Tribunale di Treviso – Rilascio del DURC ad impresa che, ai sensi dell’art. 161, VI comma, L.F., presenti domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale.

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Data di riferimento: 
15/02/2016

 

Tribunale di Treviso 15 febbraio 2016 – Giudice del Lavoro Poiré.

 

Concordato preventivo “in bianco” con continuità aziendale – INPS – Rifiuto di rilascio del DURC – Sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative – Illegittimità.

 

Concordato preventivo “in bianco” –  Fase preconcordataria - Pagamento dei crediti contributivi pregressi INPS ed INAIL – Atto di straordinaria amministrazione – Esclusione - Assenza di un piano -  Crediti assistiti da una causa di credito anteriore -  Incertezza circa l’integrale soddisfacimento.

 

Non va considerato legittimo il rifiuto dell’INPS di rilascio del DURC, per avere il debitore, che ha richiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’ art. 161, sesto comma, L.F., omesso di prevedere nel piano l’integrale soddisfacimento dei crediti INPS e, successivamente, la pendenza del concordato “in bianco”; ciò in quanto l’art. 5, secondo comma, del D.M. 24 ottobre 2007 prevede che il DURC debba essere rilasciato in caso   di “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” ed in quanto all’impresa che abbia presentato domanda di concordato è precluso il pagamento dei crediti anteriori al deposito della domanda, pena la non ammissione al concordato ai sensi dell’ art. 173, terzo comma L.F.. Tale preclusione viene, infatti, comunemente fatta derivare dal divieto di azioni esecutive e cautelari previsto dall’ art. 168 L.F., considerato come corollario ineludibile del principio della “par condicio creditorum”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il pagamento dei crediti contributivi pregressi non può considerarsi come atto di straordinaria amministrazione, soggetto, ex art. 161, settimo comma, L.F., alla necessità della preventiva autorizzazione da parte del Tribunale Fallimentare, in quanto la fase procedimentale preconcordataria, di cui al sesto comma di detta disposizione, è caratterizzata dalla mancanza di un piano (e, come nel caso di specie, spesso anche di una parziale anticipazione dei contenuti concreti dello stesso), ragion per cui non è possibile avere certezza alcuna in merito alla possibilità che la società in crisi possa assicurare il soddisfacimento integrale di tutti i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado anteriore a quelli INPS ed INAIL. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Provvedimento tratto dalla rivista on line  www.FallimentieSocietà.it

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]