Corte di Cassazione (1399/2016) – Domanda riconvenzionale del fallimento e riunione, ex art. 274, secondo comma, c.c., con il giudizio di opposizione allo stato passivo pendente.

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Data di riferimento: 
26/01/2016

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 26 gennaio 2016 n. 1399 -  Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.  - Giudizio connesso con altro pendente dinanzi alla sezione ordinaria dello stesso Tribunale -  Illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c. - Processi a cognizione piena – Identità di rito – Riunione ex art. 274 c.p.c. – Decisione rimessa del capo dell’ufficio.

In applicazione del principio di diritto sancito da Cass. sez. un. n. 21499 del 2004, va considerato illegittimo, ai sensi dell’ art. 274, secondo comma, c.p.c., il provvedimento  che ha disposto la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio pendente davanti al tribunale in funzione ordinaria, in attesa della definizione di un connesso giudizio, asseritamente pregiudicante, pendente dinanzi allo stesso Tribunale, ma in funzione di giudice fallimentare, e ciò laddove si verta in una situazione nella quale i due collegati giudizi, sia quello pregiudicato che quello pregiudicante, pendano tutti come giudizi a cognizione piena e secondo un rito che non è diversificato (Nello specifico, stante che i due tribunali, quello ordinario e quello fallimentare, avanti ai quali pendevano i due giudizi facevano parte dello stesso ufficio, la Cassazione, in sede di regolamento di competenza, ha giudicato illegittima l’ordinanza, emessa, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dal tribunale in sede ordinaria, di sospensione del giudizio dinanzi a sé pendente,  e ciò per non aver considerato che anche il collegato giudizio ex art. 98 L.F., pendente davanti alla sezione fallimentare, si doveva svolgere secondo lo stesso rito, stante che solo la fase di natura sommaria della verifica che lo aveva preceduto, quella ex art. 96. L.F.,  era caratterizzata da un diverso rito speciale.  Alla luce di ciò, ad avviso della Suprema Corte, il Tribunale ordinario, risultando il processo di opposizione allo stato passivo ancora pendente, avrebbe dovuto, anziché sospendere il giudizio in corso dinanzi a sé, rimettere il fascicolo della causa al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al secondo comma dell’art. 274, secondo comma, c.p.c., ossia per la riunione, dinanzi alla sezione fallimentare, di quel giudizio al connesso giudizio di opposizione)

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