Corte di Cassazione (7066/16) – Concordato con riserva: ammissibilità della proposta con percentuali alternative di soddisfazione dei chirografari e necessaria valutazione, allo stesso fine, del pagamento di un debito scaduto.

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Data di riferimento: 
11/04/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2016 n. 7066 – Pres. Didone, Rel. Cristiano.

 

Concordato preventivo – Verifica dei presupposti di ammissibilità – Art. 162, secondo comma, L.F. - Necessaria convocazione del proponente –  Possibilità della sua difesa – Decreto di inammissibilità del Tribunale – Nessuna ulteriore limitazione.

 

Concordato preventivo –  Proposta -  Soddisfazione dei chirografari – Previsione di percentuali variabili – Ammissibilità –  Valutazione riservata ai creditori.

 

Concordato preventivo –   Pagamento non autorizzato di un debito scaduto – Non automatica inammissibilità della proposta – Valutazione della convenienza o meno.

 

Il giudice, una volta che abbia convocato in camera di consiglio il proponente il concordato e lo abbia  posto in grado di svolgere tutte le proprie difese, non è tenuto alla preventiva contestazione, in sede di udienza ex art. 162, secondo comma, L.F., di qualsivoglia ragione di fatto o di diritto che si riveli ostativa all’ammissione, stante che quella disposizione non pone alcun limite alla verifica da parte del giudice della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della proposta (nello specifico, la Corte, tenuto conto che la debitrice era comunque comparsa all’udienza innanzi al Tribunale ex art. 162, secondo comma, L.F. ed aveva usufruito di un termine per la presentazione di una memoria, ha giudicato infondata la tesi della ricorrente che sosteneva che il decreto di non ammissibilità della proposta concordataria, ed ancor più la successiva sentenza di fallimento, non avrebbero potuto essere emessi in quanto quell’udienza era stata fissata affinché il debitore apportasse delle integrazioni al suo piano, per motivi diversi da quelli che avevano poi portato alla pronuncia di inammissibilità del concordato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

E’ ammissibile la domanda di concordato che, ferme restando la proposta e le modalità di attuazione della stessa previste nel piano, prospetti la possibilità di diverse percentuali di soddisfacimento dei creditori, ricomprese entro una forbice variabile tra una soglia minima e una massima, a seconda dell’esito dell’accertamento dei crediti in contestazione vantati dai terzi (Principio di diritto) (La Corte ha infatti ritenuto che la variazione della percentuale di soddisfacimento dei chirografari avrebbe inciso unicamente sull’ammontare dell’attivo da ripartire tra i creditori, ripercuotendosi, in definitiva, sulla valutazione, a questi stessi riservata, di convenienza dell’accesso alla procedura minore, anziché a quella fallimentare, anche nell’ipotesi ad essi meno favorevole). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva non comporta, in via automatica, l’inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione, nonché se, in ogni caso la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando la possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato. (Principio di diritto)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160419122531.PDF

 

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