Tribunale di Milano – Competenza per la dichiarazione di fallimento e risoluzione del conflitto ex art. 9 ter L.F. tra Tribunali diversi.

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Data di riferimento: 
18/03/2016

 

Tribunale di Milano 18 marzo 2016 – Pres. Paluchowski, Est. D'Aquino.

 

Dichiarazione di fallimento – Tribunale competente – Luogo dove si trova la sede effettiva dell’impresa – Indici dimostrativi – Precedente dichiarazione – Tribunale ove è ubicata la sede legale - Risoluzione del conflitto positivo di competenza territoriale.

 

Il Tribunale del luogo dove si trova la sede effettiva di un’impresa in liquidazione (effettività desunta dalle circostanze pacifiche e documentate che tale sede coincide con il luogo dove si sono tenute le assemblee dei soci per la nomina del liquidatore e per l’approvazione degli ultimi due bilanci, dove lo stesso liquidatore ha la sua residenza e dove, pertanto, si deve ritenere si svolga il potere direttivo dell’impresa e si trovino le scritture contabili ed i libri sociali), è competente a dichiararne  il fallimento, essendo irrilevante il fatto che il fallimento sia stato, in precedenza, appena dichiarato anche dal diverso Tribunale del luogo dove si trova la sede legale dell’impresa. In ragione dei superiori profili di competenza funzionale, con separato provvedimento dovrà procedersi alla risoluzione, ex art. 45 c.p.c., del conflitto positivo di competenza in conformità al disposto di cui all’art. 9 ter L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14922.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: