Tribunale di Rovigo – Inopponibilità al fallimento di un credito bancario portato da un D.I. privo della dichiarazione di esecutività. Insinuazione al passivo di CMS ed interessi anatocistici: condizione di ammissibilità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
04/05/2016

 

Tribunale di Rovigo, 04 maggio 2016 - Pres. D'Amico, Rel. Bettio.

 

Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito portato da D.I. non esecutivo – Inopponibilità al fallimento.

 

Concordato preventivo non ammesso – Fallimento – Consecuzione delle procedure – Stato di insolvenza - Sussistenza ab origine – Condizione necessaria.

 

Concordato preventivo e consecutivo fallimento – Opponibilità delle formalità degli atti – Art. 45 L.F. – Richiamo dell’art. 169 L.F. -  Data di presentazione della domanda di concordato – Termine iniziale – Data della pubblicazione della domanda – Irrilevanza nello specifico.

 

Fallimento – Domanda di insinuazione al passivo – Commissione di massimo scoperto -  Condizione di opponibilità.

 

Fallimento – Domanda di insinuazione al passivo – Interessi anatocistici –  Previsione contrattuale – Ammissibilità.

 

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento,  del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è pertanto opponibile al fallimento ex art. 45 L.F., neppure nell’ipotesi in cui, per mancata opposizione, venga successivamente emesso, in quanto, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 L.F. secondo la procedura prevista dalle legge fallimentare per l’accertamento del passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nell’ipotesi che, prima dell’apertura della procedura fallimentare, il fallito abbia presentato domanda per  l’ammissione ad una procedura di concordato preventivo poi dichiarato inammissibile, in particolare ex art. 162 L.F.,  la chiave per l’applicabilità della consecuzione delle procedure, che retrodata l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento alla data di presentazione della predetta istanza, va, ad avviso della Suprema Corte, ravvisata non tanto nell’avvenuta o meno ammissione al concordato, bensì nella sussistenza ab origine di quello stato di insolvenza che ha successivamente dato luogo al fallimento, e ciò in quanto l’identità del presupposto porta ad escludere l’autonomia tra le due procedure. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In virtù del tenore letterale dell’art. 169 L.F. che prevede che la disposizione di cui all’art. 45 L.F., come le altre richiamate da tale norma, si applichi, in ipotesi di concordato, dalla data di presentazione della domanda,  è a quel momento che, laddove al concordato preventivo abbia fatto seguito consecutivamente il fallimento, occorre fare riferimento  per  stabilire se la dichiarazione ex art. 647 c.p.c sia stata o meno tempestivamente apposta. Non può infatti essere considerata decisiva, in ragione delle diversa funzione delle due norme, la circostanza che il precedente art. 168 L.F. faccia decorrere tutti gli effetti del concordato sul patrimonio del debitore dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La clausola di commissione di massimo scoperto apposta ad un contratto di conto corrente per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene imposto al cliente, ossia che siano previsti sia il tasso di commissione, sia i criteri di calcolo, che la sua periodicità (nello specifico, il tribunale ha, pertanto, confermato il provvedimento del G.D. che non aveva accolto la domanda della banca di insinuazione al passivo di tale accessorio in ragione della nullità della clausola che lo prevedeva a motivo della sua indeterminatezza). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’art. 32 della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 09/02/2000 consente per i mutui bancari la produzione dell’anatocismo, ovvero degli interessi moratori sulla quota di interessi corrispettivi compresa nelle rate scadute, in caso di inadempimento del mutuatario all’obbligo di restituzione delle singole rate, purché sia stato contrattualmente stabilito (nello specifico, le parti avevano effettivamente previsto l’applicazione di tali interessi onde, il tribunale, ha disposto l’ammissione al passivo del relativo credito). (Pierluigi  Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160517154321.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: