Corte di Cassazione – Legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una S.r.l. in caso di suo fallimento.

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Data di riferimento: 
31/05/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2016 n. 11264 - Pres. Bernabai, Rel. Didone.

 

Azione sociale nei confronti degli amministratori – Legittimazione dei soci – Natura derivativa rispetto a quella della società – Accoglimento – Vantaggio per il solo patrimonio sociale.

 

Società fallita - Azione nei confronti degli amministratori – Legittimazione del curatore ex art. 146 L.F. -  Ipotesi di applicazione specifica dell’art. 43 L.F.

 

Società a responsabilità illimitata– Responsabilità degli amministratori e dei sindaci -  Azione sociale promossa dai soci – Successivo fallimento – Prosecuzione dell’azione – Legittimazione del solo curatore.

 

Con riferimento all’azione sociale nei confronti degli amministratori disciplinata dall’art. 2476, terzo comma, c.c., la legittimazione speciale di ciascun socio ha natura derivativa rispetto a quella della società, ragion per cui del risultato dell’azione si giova esclusivamente il patrimonio sociale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La sostituzione, ex art. 146 L.F., del curatore alla società a responsabilità illimitata, in persona dei suoi legali rappresentanti, nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori rappresenta soltanto una particolare  manifestazione specifica del generale effetto, previsto nel primo comma dell’ art. 43 L.F., per cui nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento sta in giudizio esclusivamente il curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In tema di azione di responsabilità sociale promossa, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma terzo, c.c., dai soci in sostituzione processuale della società, nel caso di suo successivo fallimento, ai sensi dell’art. 146, comma secondo, lett. a) L. F., è il curatore fallimentare l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione. Sicché, quando nel corso dell’appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il curatore non abbia inteso proseguire l’azione, la causa deve essere dichiarata senz’altro improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci (Principio di diritto) (nello specifico la Corte ha pertanto cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo il ricorso dei soci di una s.r.l. fallita aveva esteso la condanna già pronunciata in primo grado nei confronti dell’amministratore di quella società anche, in solido, nei confronti dei suoi sindaci, perché l’appello, intervenuto il fallimento di quella società, non poteva essere proseguito su istanza dei soci) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione Riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160608152117.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: