Corte di Cassazione – Competenza per la dichiarazione di fallimento: regolamento CE 1346/2000 e presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva. Onere della prova contraria e potere del giudice.

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Data di riferimento: 
26/05/2016

 

Corte di Cassazione, SS. UU. civili, 26 maggio 2016 n. 10925 - Pres. Rordorf,  Rel. Nappi.

 

Trasferimento all’estero di società italiana –Dichiarazione di fallimento –  Competenza -Regolamento CE  n. 1346/2000 – Coincidenza tra sede legale e sede effettiva -  Presunzione -Discrepanza – Centro principale degli interessi – Accertamento necessario - Onere della prova gravante sul creditore istante.

 

Procedimento prefallimentare – Competenza - Regolamento CE  n. 1346/2000 – Coincidenza tra sede legale e sede effettiva -  Presunzione – Discrepanza tra le sedi societarie - Contegno delle parti nel processo – Argomenti di prova - Poteri del giudice ex art. 116, secondo comma, c.p.c..

 

Stante che, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000 n. 1346/2000, in ipotesi di procedure concorsuali promosse nei confronti di società e di persone giuridiche che operano in diversi Stati, è al centro principale dei loro interessi che occorre fare riferimento per stabilire, in ipotesi di discrepanza tra sede legale e sede effettiva, quali giudici siano competenti ad aprire la procedura di insolvenza, incombe sui creditori istanti l’onere di provare fatti idonei a superare la presunzione, stabilita dallo stesso regolamento, di coincidenza, fino a prova contraria, tra sede statutaria ed effettivo centro d’interessi della debitrice insolvente (nello specifico la Corte di Cassazione ha perciò valutato che erroneamente il giudice dell’appello aveva deciso nel senso voluto dagli istanti, ossia nel senso della giurisdizione del giudice italiano, per non avere la società dichiarata fallita, cui viceversa non competeva alcun onere probatorio in tal senso, dimostrato che la sede effettiva dei propri interessi coincideva effettivamente con la sede estera in cui, prima del deposito dell’istanza per la dichiarazione di fallimento, aveva trasferito la propria sede legale ed ha, conseguentemente, cassato la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice italiano e revocato la dichiarazione di fallimento) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

E’ consentito al giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., applicabile anche al procedimento prefallimentare, assumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede effettiva e sede legale della fallenda società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160531114530.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: