Corte d' Appello di Bari – Concordato preventivo: parallelismo tra revoca ex art. 173 L.F. e mancata omologazione in ragione di condotte fraudolente poste in essere dal debitore.

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Data di riferimento: 
12/05/2016

 

Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 12 maggio 2016 n. 1515 - Pres. Rel. Gaeta.

 

Concordato preventivo – Debitore - Comportamenti fraudolenti - Fatti ed atti portati a conoscenza dei creditori – Irrilevanza - Valida espressione del voto – Revoca dell’ammissione ex art. 173 L.F.

 

Concordato preventivo – Condotte fraudolente – Parallelismo tra revoca e mancata omologazione – Mancata apertura del procedimento ex art. 173 L.F.   – Istanza di omologazione – Rigetto ugualmente possibile.

 

Concordato preventivo – Livello probatorio della frode – Criterio civilistico considerato sufficiente – Accertamento del Tribunale – Probabilità della distrazione - Opposizione all’omologazione – Accoglimento.

 

L’accertamento da parte del commissario giudiziale di comportamenti del debitore rientranti tra quelli elencati nell’art.173 L.F. (occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività insussistenti, commissione di altri atti di frode)  comporta la revoca dell’ammissione al concordato preventivo in precedenza disposta dal tribunale anche nell’ipotesi in cui i creditori, ancor prima della adunanza per l’espressione del voto, siano stati resi edotti di quei comportamenti fraudolenti  ed abbiano pertanto disposto di tutti gli elementi necessari per formarsi un valido e non sviato metro di giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

E’ indubbio il parallelismo tra la revoca ex art. 173 L.F. del concordato già ammesso e la mancata omologazione dello stesso nel corso del giudizio ex art. 180 L.F.  per condotte fraudolente poste in essere da parte del debitore anche anteriori alla domanda di ammissione alla procedura concorsuale, avendo la prima effetto per così dire repressivo, e la seconda effetto preventivo ; ne consegue che a fronte di atti e fatti rilevanti ai fini della revoca del concordato, il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del procedimento ex art. 173 L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il requisito probatorio della frode rilevante ai sensi dell’ art. 173 L.F. (ed ugualmente per decidere nel senso della non omologazione del concordato) non occorre (in termini, ex plurimis, Cass. 13214/12)   che attinga il livello dell’oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente al contrario il criterio civilistico del più probabile che no (nello specifico la Corte ha, tenuto anche conto di alcuni profili di criticità del piano concordatario, accolto l’opposizione proposta avverso l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e lo ha conseguentemente respinto, avendo accertato, sulla base di tutta una serie di circostanze, che il debitore, che seppur sollecitato non era stato in grado di offrire  plausibili spiegazioni, anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione aveva verosimilmente distratto, sottraendoli alla garanzia dei creditori, molti beni costituenti il magazzino aziendale, beni che non erano andati distrutti da un incendio come dallo stesso proponente falsamente sostenuto). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160624141041.PDF

 

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