Tribunale di Padova – Presupposti di ammissibilità di un concordato liquidatorio che preveda, tra l’altro, il trasferimento dell’azienda del proponente all’attuale affittuario.

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Data di riferimento: 
22/06/2016

 

Tribunale di Padova , Sez. I civ., 22 giugno 2016 - Pres. Rel. Maiolino.

 

Concordato integralmente liquidatorio – Trasferimento dell’azienda e di altri immobili - Soddisfazione di almeno il 20% dei creditori chirografari – Presupposto necessario – Previsione dell’attivo conseguibile – Stima e valutazione del proponente – Condizione perché siano considerate plausibili.

 

Concordato preventivo – Offerta di acquisto di azienda da parte dell’attuale affittuario – Apertura di un procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F. -  Garanzia della parità tra concorrenti – Ipotesi di aggiudicazione ad un diverso soggetto  - Primo offerente  – Disponibilità alla liberazione del bene – Dichiarazione di impegno – Condizione di ammissibilità della proposta.

 

Si può ritenere integrato il presupposto di soddisfazione, ex art 160, quarto comma, L.F., di almeno il 20% dei creditori chirografari, necessario per considerare come ammissibile  un concordato integralmente liquidatorio, laddove risulti del tutto plausibile l’attivo che si dovrebbe poter ricavare complessivamente sia dall’alienazione dell’azienda di proprietà della proponente, già oggetto di affitto ante concordato con offerta irrevocabile  di acquisto per un prezzo prestabilito da parte dello stesso affittuario, sia dalla vendita di alcuni immobili, laddove la società istante abbia in particolare adeguatamente ed estrinsecamente motivato in ordine alla serietà della stima immobiliare su cui il piano si basa (nello specifico era prevista la cessione di un capannone, per il quale la proponente aveva già ottenuto una dichiarazione di interesse all’acquisto al prezzo di stima da parte del proprietario della porzione di capannone confinante, che di recente era stata oggetto di valutazione in sede di stipula di un mutuo ipotecario, nonché  della vendita di tre appartamenti  la cui valutazione corrispondeva al valore di immobili simili siti in zone limitrofe ed analoghe). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Perché non sia vanificata l’efficacia del meccanismo competitivo previsto dall’art. 163 bis L.F. in ipotesi di piano concordatario che preveda un’offerta di acquisto, da parte di un soggetto già individuato e per un prezzo prestabilito, dell’azienda di proprietà del proponente, l’offerente, che sia attuale affittuario della stessa, dovrà, perché la proposta di concordato risulti ammissibile, rendere una dichiarazione di disponibilità a consegnare immediatamente il compendio ad un terzo che in sua vece possa eventualmente risultare aggiudicatario del bene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160715182744.PDF

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: