Tribunale di Vicenza – Concordato misto e rispetto del limite del 20% di soddisfazione dei chirografari in ipotesi di prevalenza della componente liquidatoria.

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Data di riferimento: 
01/07/2016

Tribunale di Vicenza, Sez. fall., 01 luglio 2016 - Pres. Rel. Borella.

In ipotesi di concordato misto, ossia di concordato che proponga ai creditori un piano che ne preveda la soddisfazione sia in virtù della prosecuzione dell’attività sia della vendita dei beni, laddove la componente liquidatoria appaia preponderante rispetto a quella in continuità,  al fine di verificare il rispetto del limite minimo del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari, stabilito per l’ammissione alla procedura concordataria dall’art.160, quarto comma, L.F. come introdotto dalla L. 132/2015, occorre applicare il principio dell’assorbimento, stante che tale limite non  si applica al concordato con continuità ex art. 186 bis L.F. (nel caso specifico, il tribunale, in presenza di istanze di fallimento, rilevato che la maggior parte dell’attivo fallimentare in prevalenza derivava da crediti nei confronti di una società già fallita e quindi privi di alcuna garanzia di favorevole di incasso, ha dato mandato al C. G.  per il deposito di un proprio parere ed ha  fissato per discussione l’udienza ex art. 162 e 15 L.F.)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160715182722.PDF

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: