Tribunale di Firenze – Piano concordatario: inquadramento dello stesso da parte del tribunale ed esame critico della relazione del professionista. Possibilità dell’assegnazione di un termine per integrarlo.

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Data di riferimento: 
11/05/2016

 

Tribunale di Firenze 11 maggio 2016 - Pres. Governatori, Est. Crolla.

 

Piano concordatario - Tribunale – Individuazione della disciplina applicabile – Separata cessione di beni aziendali – Beni idonei ed organizzati per la medesima attività – Inquadramento - Concordato liquidatorio – Esclusione - Acquisto necessario da parte dello stesso soggetto – Trasferimento d’azienda – Concordato con continuità indiretta – Decisione sull’ammissibilità – Eventuale istruttoria prefallimentare.

 

Piano concordatario – Relazione del professionista – Veridicità dei dati e fattibilità della proposta – Requisiti necessari dell’attestazione – Giudice – Esame critico - Mancata spiegazione del processo decisionale – Grave vizio di natura metodologica dell’attestazione -  Affermazione conforme della Cassazione - Inammissibilità della proposta.

 

Piano di concordato – Continuità aziendale anche indiretta – Art. 186 bis, secondo comma, lett. b) e c) L.F. – Relazione del professionista – Prosecuzione funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori –  Creditori privilegiati – Previsione di pagamento entro l’anno – Presupposti necessari.

 

Proposta di concordato – Tribunale – Integrazione della domanda – Possibile assegnazione di un termine – Carenza iniziale del corredo documentale – Inammissibilità della proposta.

 

In analogia a quanto avviene nel settore negoziale, l’autorità giudiziaria, al fine di individuare la disciplina applicabile ad un piano concordatario, ha, in sede di decisione circa l’ammissibilità della proposta, il potere di accertare in quale schema previsto dalla legge lo stesso debba essere inquadrato anche eventualmente discostandosi da quanto prospettato dal presentatore (nello specifico, il Tribunale, in sede di decisione circa l’ammissibilità di una proposta di concordato  presentata ai sensi dell’art. 161, sesto comma L.F. e nelle more di una eventuale istruttoria prefallimentare, ha ritenuto che il piano concordatario che era stato predisposto non potesse essere considerato, in conformità a  quanto  enunciato dal redattore e dall’attestatore,  come  liquidatorio, ma dovesse essere  valutato quale piano di concordato con continuità indiretta ex art. 186 bis L.F., stante che la previsione della separata cessione di alcuni immobili destinati ad albergo e ristorante, dell’insieme dei beni strumentali facenti parte dell’attività commerciale, nonché la cessione dell’avviamento, doveva ritenersi volta a realizzare un trasferimento d’azienda, verosimilmente a favore dell’attuale affittuario, in quanto tali beni, potenzialmente idonei ed organizzati per lo svolgimento di una medesima attività, non potevano che essere acquistati da uno stesso soggetto che avesse interesse a conseguire la continuità aziendale). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Dal momento che la relazione del professionista di cui all’art. 161, terzo comma, L.F., che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, rappresenta un requisito non sanabile di ammissibilità della proposta, costituisce grave vizio di natura metodologica, che il giudice non può non rilevare, la mancata spiegazione da parte dell’attestatore  del processo (“audit, verifiche della contabilità, analisi incrociate, controlli a campione, inventari) attraverso il quale sia pervenuto a formulare il proprio giudizio. La Suprema Corte ha infatti di recente affermato che in sede di giudizio sulla ammissibilità della proposta “è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall’imprenditore, verificando che l’attestazione dei dati aziendali e della fallibilità del piano medesimo abbia non solo puntuale riscontro nella documentazione allegata ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili del fatto in esame”. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Laddove un piano concordatario preveda  la prosecuzione anche indiretta dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 186 bis, secondo comma, lettera b) L.F., la relazione del professionista di cui all’art. 161, terzo comma, L.F. deve attestare, oltre a quanto previsto da detta disposizione, che la prosecuzione dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 186 bis, secondo comma, lettera c) il piano stesso deve  contemplare che il pagamento dei creditori privilegiati avvenga entro l’anno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il potere del Tribunale di assegnare un termine per l’integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti ex art. 162 L.F. deve essere inteso nel senso che è possibile “integrare” la produzione documentale ma non “supplire” ad una carenza iniziale del corredo documentale che deve accompagnare il ricorso ex artt. 160 e 161 L.F., dovendo quest’ultimo essere corredato sin dall’inizio della documentazione necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15221.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: