Corte d'Appello di Firenze –Prededucibilità dei crediti dei professionisti sorti in funzione della predisposizione del piano concordatario. Interpretazione dell’art. 23, comma 1, D. L. 27/06/2015 n. 83.

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Data di riferimento: 
27/06/2016

 

Corte d'Appello di Firenze 27 giugno 2016 - Pres. Orsucci, Est. Di Falco.

 

Concordato preventivo – Crediti sorti in occasione o in funzione della predisposizione della proposta - Prededucibilità dei crediti dei professionisti – Violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione – Esclusione.

 

Concordato preventivo – Prededuzione – Esecuzione individuale - Spese per atti conservativi – Assimilabilità – Utilità generalizzata per la massa.

 

Concordato preventivo - D. L. 27/06/2015 n. 83 e L. 06/08/2015 n. 132 – Nuova disciplina – Procedimenti introdotti successivamente – Assoggettabilità alla riforma -  Concordato con riserva  - Entrata in vigore  della novella 2015 - Domanda prenotativa già pendente – Nuovi artt. 160 e 161 L.F. –  Inapplicabilità.

 

Deve escludersi che la previsione in sede di proposta di concordato preventivo della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della stessa ed in particolare dei crediti dei professionisti scelti dal debitore in stato d’insolvenza perché lo assistano nella predisposizione del programma concordatario, violi, a motivo della preferenza a loro accordata rispetto ai crediti dei lavoratori dipendenti, il disposto dell’art. 160, secondo comma, L.F. e ciò in quanto la prededuzione esprime un criterio di anteriorità del pagamento che sfugge a quello della gradazione, ragion per cui risulta improprio parlare di violazione delle cause legittime di prelazione tra i crediti dei professionisti muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e quelli dei lavoratori, muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La prededuzione anche in sede concordataria deve essere ricondotta alla categoria delle spese per atti conservativi prevista dagli artt. 95 c.p.c. e 2749, 2755, 2770 e 2777 c.c. e come nell’esecuzione individuale le anzidette spese sono collocate con privilegio anteriore rispetto a tutti gli altri privilegi sul ricavato della liquidazione dei beni a cui gli stessi si riferiscono, analogamente nell’esecuzione concorsuale esse sono poste a carico della massa in base al criterio dell’utilità generalizzata dell’attività compiuta dalla procedura in favore della massa passiva concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La norma di diritto transitorio di cui all’art. 23, comma 1, D. L. 27/06/2015 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2015 n. 132, che recita “le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo  introdotti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto - le disposizioni di cui all’art. 3 e quelle di cui all’art. 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo  introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ” deve essere interpretata nel senso della non applicabilità della riforma ai procedimenti di concordato con riserva che,  per effetto dell’avvenuto deposito in epoca anteriore di una domanda prenotativa ex art. 162, sesto comma, L.F., risultino già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; ne consegue che  in tale ipotesi non trovano applicazione le nuove  disposizioni di cui agli art. 160 ultimo comma. e 161, secondo comma lettera e) L.F., rispettivamente in materia di garanzia del pagamento di una percentuale minima del 20% dei crediti chirografari e di garanzia generale di convenienza rispetto ad ogni singolo debitore. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15584.pdf

 

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