Tribunale di Rovigo – Concordato in continuità: possibilità prevista dall’art. 182 quinquies L.F. di procedere, in un momento anteriore all’esecuzione, al pagamento dei creditori “strategici”.

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Data di riferimento: 
01/08/2016

Tribunale di Rovigo 01 agosto 2016 - Pres. D'Amico, Rel. Martinelli.

Concordato in continuità – Pendenza - Pagamento dei creditori anteriori – Divieto -  Alterazione della par condicio creditorum – Art. 182 quinquies L.F. – Sole ipotesi in cui il pagamento può essere autorizzato -  Parere dottrinale minoritario - Fase in bianco –  Esclusione.

Concordato in continuità – Momento anteriore all’omologazione – Pagamento anticipato dei creditori strategici – Ammissibilità – Prestazione essenziale – Funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori -   Condizioni necessarie.

Concordato ex art. 161, sesto comma, L.F.  – Istanza di concessione del termine – Precedenti contratti conclusi ma non eseguiti – Principio di prosecuzione dei rapporti ex art. 169 bis L.F. – Possibilità di scioglimento - Facoltà non utilizzata – Necessario adempimento delle obbligazioni ––  Imprenditore – Pagamento dei fornitori  – Crediti prededuttivi – Ammissibilità ex art. 167, primo comma, L.F. .

E’ principio consolidato in giurisprudenza e in dottrina che durante la pendenza del concordato in continuità (sia nella fase in bianco, sia nella c.d. fase piena) sia vietato il pagamento dei creditori anteriori, determinandosi diversamente una alterazione della par condicio creditorum, principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 168 e 184 L.F., e ciò salvo che nelle ipotesi espressamente indicate dall’art. 182 quinquies L.F. (che una dottrina minoritaria non riterrebbe  però applicabile alla c.d. fase in bianco in virtù della mancanza di un piano concordatario, ma in presenza di una mera prospettazione della volontà di presentare una proposta che preveda la continuazione dell’azienda). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il pagamento ai sensi dell’art. 182 quinquies L.F. di  alcuni creditori in un momento anteriore all’esecuzione del concordato con differente trattamento rispetto a tutti gli altri, altera verosimilmente le fondamenta stesse dell’istituto concordatario, ovvero il trattamento paritario dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, finendo per soddisfare tali creditori in misura integrale, immediata e superiore al trattamento riservato ai creditori aventi medesimo rango. Per questo motivo detta disposizione prevede la possibilità di autorizzazione al pagamento anticipato rispetto all’omologazione di alcuni creditori solo con riferimento al concordato in continuità ex art. 186 bis L.F. e rispetto ai soli creditori strategici (nel senso che la prestazione da eseguirsi deve, come da attestazione del professionista, essere essenziale alla prosecuzione dell’attività ed essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori) e solo laddove il proponente attesti l’ impossibilità di stipulare contratti di somministrazione con altri fornitori e parimenti attesti la volontà da parte dei creditori “strategici” di interrompere qualsiasi fornitura nell’ipotesi di pagamento posticipato alla omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve considerare del tutto condivisibile l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ritiene estraneo all’alveo di operatività dell’art. 182 quinquies L.F. l’ipotesi di contratti che si sono perfezionati prima del  deposito della domanda di concessione del termine di cui all’art. 161, sesto comma L.F. e che non sono stati eseguiti da nessuna delle parti, in quanto il generale principio di prosecuzione dei rapporti contrattuali, evincibile dall’art. 169 bis L.F., determina l’obbligo per l’imprenditore di adempiere la propria prestazione, salva la facoltà di richiedere l’autorizzazione al Tribunale (o al G.D. nella fase successiva alla ammissione) allo scioglimento del rapporto negoziale. In tale situazione la scelta imprenditoriale di non chiedere l’autorizzazione allo scioglimento del contratto, ma di procedere al suo adempimento ex art. 167, primo comma, L.F.  assume, pertanto, risolvendosi in una valutazione di opportunità economica, una valenza orientativa solo per l’espressione del voto da parte dei creditori, stante che l’eventuale pagamento delle forniture non determina alcuna alterazione della par condicio creditorum in quanto la perduranza dell’obbligo di adempiere qualifica come prededuttivo il credito del fornitore.   (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribRO_01082016_II.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: