Corte di Cassazione – Pendenza avanti a tribunali diversi di più procedimenti per la dichiarazione di fallimento dello stesso debitore su iniziativa di differenti legittimati: regolamentazione del conflitto.

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Data di riferimento: 
10/08/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 10 agosto 2016 n. 16951 - Pres. Nappi, Rel. Ferro.

 

Dichiarazione di fallimento – Istanza di differenti legittimati - Pendenza dei  procedimenti avanti tribunali diversi –  Trasferimento della sede sociale - Competenza ratione loci – Risoluzione del conflitto positivo - Inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. – Pronuncia di più sentenze – Regolamentazione ex art. 9 ter L.F. - Criterio della prevenzione temporale – Alternativa – Regolamento di competenza.

 

Dichiarazione di fallimento – Conflitto positivo di competenza tra tribunali – Risoluzione - Art. 9 bis L.F. - Principio dell’unitarietà del procedimento - Validità della decisione  del giudice incompetente – Prosecuzione del giudizio avanti al giudice competente – Modifiche necessarie od opportune.

 

Fallimento - Principio dell’unità del procedimento – Procedura non ancora iniziata – Art. 9 bis L.F. – Inapplicabilità – Richiesta di regolamento di competenza – Termine di giorni venti – Infondatezza.

 

Non avendo il legislatore della riforma disciplinato in modo espresso l’ipotesi che più procedimenti per la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore siano pendenti, su iniziativa di differenti  legittimati, avanti a tribunali diversi, entrambi competenti ratione loci ex art. 9, secondo comma, L.F. in conseguenza del trasferimento oltre l’anno della sede sociale, e non potendo trovare applicazione il criterio dirimente di cui all’art. 39, primo comma, c.p.c. a motivo della non identità dei ricorrenti, il conflitto positivo, reale o virtuale, trova una sua specifica regolamentazione, all’insegna del criterio della prevenzione temporale, ai sensi dell’art. 9 ter L.F., nel solo  caso che le differenti istanze diano poi luogo a più pronunce dichiarative del fallimento dello stesso soggetto e ciò con l’unico correttivo, quale alternativa della trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo, della possibile richiesta d’ufficio, da parte del tribunale che si è pronunciato per secondo, del regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La risoluzione del conflitto positivo di competenza tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comportano la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura procede con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente enunciato dall’art. 9 bis L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il principio dell’unità del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dall’art 9 bis L.F., non può applicarsi analogicamente, in difetto dell’ eadem ratio, al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicché, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi su una istanza di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale competente, quest’ultimo, se a sua volta si ritenga incompetente, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall’articolo predetto (cfr. Cass. 6423/2016). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160811184441.PD

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: