Tribunale di Bologna – Concordato preventivo e proponibilità da parte del Liquidatore Giudiziale dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

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Data di riferimento: 
16/08/2016

 

Tribunale di Bologna 16 agosto 2016 - Pres. Est. Drudi.

 

Società a responsabilità limitata – Art. 2476 c.c. - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Promozione possibile da parte dei soli soci – Esclusione -  Legittimazione attiva anche della società – Necessità della delibera assembleare.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Delibera della società anteriore all’ammissione – Liquidatore Giudiziale – Legittimazione all’azione.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni- Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori -– Capacità processuale dell’imprenditore - Esperibilità da parte del  Liquidatore Giudiziale - Necessità della preventiva delibera assembleare – Legittimazione del curatore in caso di fallimento – Potere non analogo del L.G..

 

Va disattesa l’eccezione secondo la quale l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l. di cui all’art. 2476 c.c. possa essere esercitata solo individualmente dai singoli soci e non anche dalla società, ciò in quanto la legittimazione ordinaria di questa, quale titolare del relativo diritto risarcitorio, non può essere esclusa, alla luce del principio dell’art. 24 della Costituzione che attribuisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed in considerazione che lo stesso quinto comma dell’art. 2476 c.c., nel prevedere la possibilità per la società della rinuncia e della transazione dell’azione di responsabilità, indirettamente conferma l’attribuzione alla stessa di una legittimazione diretta all’azione, qualora sostenuta, dalla delibera assembleare di cui al predetto quinto comma, che costituisce “condizione sostanziale” di proponibilità della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Laddove una società poi ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni abbia previamente deliberato l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, la stessa deve obbligatoriamente essere valorizzata nel piano concordatario con conseguente piena legittimazione del nominato Liquidatore Giudiziale all’esercizio della relativa azione, in quanto mandatario all’esecuzione del piano medesimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Salvo che un’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori sia stata già deliberata dalla società  a responsabilità limitata prima della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, tale azione non può esperita dal Liquidatore Giudiziale in assenza di una specifica delibera assembleare, in quanto la procedura concordataria non comporta la perdita della capacità processuale e/o della legittimazione attiva o passiva dell’imprenditore, onde non può ravvisarsi  in capo al liquidatore un potere analogo a quello che nel fallimento spetta al curatore ex artt. 2394 bis c.c. e 146 L.F., norma che comunque prevede che l’azione debba essere necessariamente autorizzata dal Giudice Delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15745.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: