Tribunale di Mantova – Concordato preventivo liquidatorio: domanda di ammissione proposta da una S.a.s., sciolta ex art. 2323 c.c., ed, in proprio, dall’unico socio accomandatario rimasto.

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Data di riferimento: 
28/04/2016

 

Tribunale di Mantova 28 aprile 2016 - Pres. Alfani, Est. De Simone.

 

Società in accomandita semplice – Concordato preventivo – Socio accomandatario  - Domanda di ammissione in proprio – Inammissibilità.

 

Società in accomandita semplice – Venir meno della pluralità dei soci – Conseguenze – Scioglimento ma non estinzione – Concordato liquidatorio – Istanza della società – Ammissibilità.

 

Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice, pur essendo in caso di fallimento della società esso pure fallibile ai sensi dell’art. 147 L.F., non può essere accedere in proprio alla procedura di concordato preventivo, ma solo, eventualmente, alle procedure previste dalla legge 3/2012, in quanto non riveste la qualifica di imprenditore commerciale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il verificarsi di una delle circostanze di cui all’art. 2323 c.c. ed in particolare la mancata ricostruzione della pluralità dei soci, non determina l’estinzione di una società in accomandita semplice, ma unicamente il suo scioglimento, senza comportare modificazioni soggettive dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto che li gestisce quindi con finalità liquidatorie; ne consegue che la società in liquidazione, qualora si trovi in stato di insolvenza e sussistano i presupposti e le condizioni di cui all’art. 160 L.F., può proporre ed essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio. (/Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15748.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: