Tribunale di Rovigo - Concordato in continuità: possibilità di pagamento dei crediti strategici ex art. 182 quinquies L.F. e di quelli conseguenti all’adempimento di contratti pendenti.

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Data di riferimento: 
01/08/2016

 

Tribunale di Rovigo 01 agosto 2016 - Pres. D'Amico, Est. Martinelli.

 

Concordato preventivo – Fondamenta dell’istituto - Trattamento paritario dei creditori – Pagamento dei creditori anteriori – Concordato in continuità –  Art. 182 quinquies, quinto comma, L.F.  - Sola eccezione prevista -  Pagamento dei creditori strategici – Condizioni necessarie -  Essenzialità della prestazione – Funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.

 

Concordato in continuità – Contratti pendenti – Possibilità dello scioglimento ex art. 169 bis L.F. - Mancato ricorso  - Credito del fornitore – Obbligo dell’adempimento – Pagamento quale creditore strategico Esclusione – Prededucibilità del credito.

 

Data la incidenza sulle fondamenta stesse dell’istituto concordatario, ovvero il necessario trattamento paritario, ex artt. 168 e 184 L.F., dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti, non si può ritenere che, durante la pendenza del concordato, vi sia spazio, sia nella fase in bianco, sia nella fase piena, per il pagamento integrale di creditori anteriori, salvo che nell’ipotesi contemplata dall’art. 182 quinquies, quinto comma, L.F. di concordato in continuità e sempre che trattasi di fornitori strategici, la cui prestazione sia essenziale alla prosecuzione dell’attività e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali (nello specifico, il Tribunale ha respinto l’istanza di autorizzazione al pagamento di alcuni creditori anteriori sia in quanto priva dell’attestazione del professionista circa la sussistenza dei presupposti della essenzialità e funzionalità, sia in quanto carente della prova dell’impossibilità di stipulare contratti di somministrazione con altri fornitori in modo da consentire la piena prosecuzione della attività, sia perché mancante dell’attestazione che i fornitori che si volevano pagare intendevano interrompere qualsiasi fornitura nell’ipotesi di pagamento posticipato alla omologazione del concordato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Si deve considerare estranea all’alveo di operatività dell’art. 182 quinquies L.F. l’ipotesi di contratti pendenti al deposito della domanda di concordato, stante che la perduranza dell’obbligo di adempiere, salvo il ricorso all’istituto dell’autorizzazione allo scioglimento di cui all’art. 169 bis L.F., qualifica come prededuttivo il credito del fornitore, non determinandosi così nel pagamento alcuna possibile alterazione della par condicio creditorum.

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15767.pdf

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: