Corte di Cassazione – Concordato preventivo: inammissibilità in sede di transazione fiscale della falcidia del debito per IVA anche in ipotesi di incapienza dei beni su cui grava il privilegio generale mobiliare.

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Data di riferimento: 
22/09/2016

 

Corte di Cassazione 22 settembre 2016 n. 18561 - Pres. Nappi, Rel. Didone.

 

Concordato preventivo – Transazione fiscale - Concessionario della riscossione e Agenzia delle Entrate - Certificazione” dell’esposizione debitoria – Effetto - Cristallizzazione dei debiti tributari – Contribuente - Onere di adesione  – Ammissibilità del pagamento in misura ridotta – Rispetto dei limiti ex art. 182 ter L.F..

 

Concordato preventivo – Pretese tributarie - Debitore – Impugnazione innanzi al giudice tributario -   - Facoltà di astenersi dalla transazione fiscale – Prosecuzione della lite - Collocazione dei tributi nella classe dei crediti litigiosi – Necessità.

 

Concordato preventivo – Crediti IVA - Privilegio generale mobiliare –  Beni mobili del proponente – Incapienza - Transazione fiscale – Inammissibilità della falcidia – Proposta di soddisfazione parziale ex art. 160, secondo comma, L.F. – Questione demandata alle S.U..

 

La “certificazione” dell’esposizione debitoria proveniente dal concessionario della riscossione, ovvero dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione di una proposta di concordato comportante anche una transazione fiscale, si deve ritenere che non possa più essere messa in discussione dal contribuente dopo l’omologazione del concordato in quanto detta attestazione produce bensì a vantaggio del proponente la c. d. “cristallizzazione dei debiti tributari”, ossia la loro determinazione in via definitiva e l’estinzione delle liti pendenti, ma nel contempo comporta l’onere da parte dello stesso di prestare adesione alla quantificazione certificata dei suoi debiti pregressi, precedenti al deposito della domanda di concordato, che possono essere pagati in misura ridotta, ma entro precisi limiti  fissati dall’art. 182 ter L.F., compreso quello della non falcidiabilità e della sola dilazionabilità del credito IVA. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Si deve ritenere che sia consentita al proponente il concordato, che si trovi in presenza di talune pretese tributarie fondate su atti di accertamento oppure su riprese a tassazione già iscritte a ruolo,  dallo stesso tempestivamente impugnate innanzi al giudice tributario, la facoltà di astenersi dall’inserire detti crediti in seno alla proposta di transazione fiscale, stante che trattasi di un sub procedimento che ha comunque l’effetto di estinguere le liti pendenti in quanto presuppone una sostanziale acquiescenza del contribuente alle pretese tributarie come certificate dall’Amministrazione finanziaria e dal concessionario della riscossione; ciò però solo a condizione che detti crediti tributari, espressamente esclusi dal perimetro dell’art. 182 ter L.F. siano collocati in una apposita classe, composta da quei crediti litigiosi in riferimento ai quali il proponente ritiene necessario proseguire la lite  anche dopo l’omologa del concordato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Si deve escludere, ostandovi il disposto del vigente art. 182 ter, primo comma, L.F., che l’eventuale, totale o anche solo parziale, incapienza dei beni su cui grava il privilegio generale mobiliare, come previsto per i crediti IVA dall’art. 2752, terzo comma, c.c., possa giustificare, anziché una  mera dilazione, una loro falcidia nell’ambito di una proposta di transazione fiscale. Si deve, per contro, restare in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione per quanto concerne la possibilità che ciò avvenga al di fuori di una proposta di transazione fiscale, attivando il meccanismo previsto dall’art. 160, secondo comma, L.F., ossia mediante costituzione in sede di proposta concordataria di una apposita classe di crediti privilegiati IVA assoggettati a falcidia, proposta che risulti accompagnata dalla prescritta attestazione di incapienza del professionista e dalla previsione del soddisfacimento dei creditori di rango inferiore solo con il ricorso a  liquidità estranea al patrimonio sociale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161004145203.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: