Tribunale di Treviso – Successione di proposte di concordato: abbandono o modifica della domanda iniziale. Istanza di fallimento e principio di prevenzione.

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Data di riferimento: 
04/11/2016

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 04 novembre 2016 - Pres. Rel. Passarelli.

Proposta di concordato – Concorrenza con una istanza di fallimento – Principio di prevenzione – Favor per il concordato – Dichiarazione di fallimento -Necessaria anteriore chiusura della procedura minore.

Concordato preventivo con riserva - Termine assegnato – Pendenza – Presentazione della proposta e del relativo piano – Modificazione –Alternativa della presentazione di un nuovo piano – Volontà del proponente -  Necessaria valutazione.

Proposta di concordato – Modificazione – Facoltà riconosciuta – Termine finale – Novella 2015.

Alla luce delle recenti pronunce della Cassazione (n. 9935 e 9936 del 2015) va condivisa l’osservazione secondo cui va riscontrata la perdurante vigenza del principio, che sembrava superato dopo le riforme del 2005/2007, di prevenzione, secondo il quale, nel caso di concorrenti procedure di concordato, ordinarie o con riserva, e di fallimento, quest’ultimo non può essere dichiarato se non dopo la chiusura con esito negativo del procedimento concordatario, ossia quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F., ciò in quanto detto principio risulta tuttora ricavabile dal sistema che riconosce un favor al concordato e gli attribuisce la funzione di prevenire il fallimento attraverso una soluzione alternativa fondata sull’accordo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Di regola, la presentazione di un piano modificato nella pendenza del termine per la declaratoria di inammissibilità ex art. 162 L.F. equivale (stante la perentorietà del termine assegnato in caso di proposizione di un ricorso ex art. 161, sesto comma L.F.) alla presentazione di un nuovo piano; tuttavia, in tema di successione di proposte di concordato, riferite al medesimo stato di insolvenza del medesimo imprenditore, occorre valutare se il ricorrente abbia inteso abbandonare o meno la domanda iniziale di concordato (nello specifico il Tribunale, non ha riscontrato alcuna volontà di rinuncia e, quindi, alcuna cesura procedurale, stante che la stessa proponente aveva, prima della fissazione della nuova udienza ex art. 162 L.F., richiesto espressamente la concessione di un termine per apportare una modificazione al proprio piano in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarata inammissibile la transazione fiscale, ex art. 182 ter L.F., da lei proposta). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve i ritenere che, ai sensi degli artt. 161 terzo comma, 162 primo comma e 175 comma secondo (comma, quest’ultimo, soppresso dal D.L. 83/2015) L.F.  sia riconosciuta al debitore la facoltà di modificare la proposta di concordato preventivo ed il relativo piano fino  all’inizio delle operazioni di voto (termine finale che la suindicata novella legislativa, ex art. 172, secondo comma, L.F.  ha, da ultimo, fissato in quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161118132237.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: