Corte di Cassazione – Fallimento: reati di bancarotta documentale e patrimoniale. In particolare, vendita senza corrispettivo di beni anche immateriali.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/11/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 16 novembre 2016 n. 48283 - Pres. Sabeone, Rel. Settembre.

 

Fallimento – Amministratore – Reati di bancarotta - Condanna in  primo grado – Appello – Decisione motivata per relationem – Ammissibilità - Condizione necessaria.

 

Fallimento – Amministratore – Ipotesi di bancarotta patrimoniale – Cessione della certificazione SOA -  Vendita senza corrispettivo di beni anche immateriali – Rilevanza penale.

 

Fallimento – Amministratore – Imputazione di bancarotta documentale – Qualifica ricoperta per breve periodo –  Contributo ad oscurare la contabilità societaria – Comportamento rilevante –   Sussistenza del reato.

 

Si deve considerare legittima la decisione del giudice d’appello motivata, per evitare inutili ripetizioni, “per relationem”, ossia mediante rinvio alle valutazioni del primo giudice, purché detto richiamo risulti consapevole e consenta il controllo dell’iter logico –giuridico che è alla base della decisione  di condivisione assunta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

E’ sufficiente ad integrare il reato di bancarotta patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 216 e 223 L.F. la distrazione, da parte del soggetto che ha rivestito la carica di amministratore di una società fallita in un periodo in cui sono stati posti in essere significativi atti di gestione e, comunque, nel momento in cui il fallimento è stato dichiarato, di somme ricavate dalla vendita di un ramo d’azienda, comprensiva di beni materiali e immateriali (in particolare delle certificazioni SOA), in quanto in particolare, con riferimento alle deduzioni difensive dell’imputato, non rileva se dette certificazioni rappresentino un asset aziendale suscettibile di valutazione autonoma e se possano o meno essere cedute a terzi, stante che ciò che conta è che le stesse siano state “vendute” unitamente al ramo d’azienda e che il ricavato non sia mai entrato nelle casse della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Quanto all’imputazione di bancarotta documentale non ha alcuna rilevanza il fatto che l’incolpato abbia assunto la qualifica di amministratore solo tre mesi prima del fallimento, se non gli sono stati addebitati fatti anteriori a tala data e se anche quel breve lasso di tempo risulti essere stato sufficiente a rendere ancora più oscure ed indecifrabili per il curatore le vicende societarie, anche relative al periodo in cui l’amministrazione era stata nelle mani esclusive di altro soggetto, che sia stato separatamente giudicato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161118131748.PDF

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: